Court declares process extinguished due to tax debt extinction under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following the administrative confirmation of tax debt extinction under the Rottamazione Quater scheme. The plaintiff, a private entity, sought to recover sums paid to tax collection agents, while the State argued that such payments became irrevocably acquired upon the debt's legal extinction. The court ruled that the statutory extinction of the debt automatically invalidates all related judicial proceedings and renders the paid sums non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231 of Law 197/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: The statutory extinction of tax debts under the Rottamazione Quater regime automatically terminates all pending judicial proceedings and renders sums previously paid to collection agents definitively acquired and non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3135/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATErappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro ITALSERVIZI 2007 S.R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato MAURIELLO WALTER; avverso la SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 2863/16/2022 depositata il 21/06/2022,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 10/11/2025 La Presi