Court allows tax liability against association directors for managing commercial activities despite no-profit status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a lower court ruling that exempted association directors from personal tax liability. The directors argued they lacked direct commercial activity, but the court found their roles as president and board members sufficient for joint responsibility. Consequently, the lower judgment was quashed and the case remanded for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 109, comma 5, TUIR; Art. 38 cod. civ.: In tax matters, directors of a non-profit association are jointly liable for business taxes if they directed overall management, regardless of the association's non-profit status.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10575/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato –ricorrente – contro CINOPRI BRUNO e PORCARI VANESSA, rappresentati e difesi dagli Avvocati Giovanna Marconi e Michele Venturiello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in via Sistina 42, Roma. - controricorrenti - nonchè contro PORCARI ALBERTO, PORCARI DIEGO, DI PAOLO ANNA, PETRINI VIRGINIO, rappresentati e difesi dagli Avvocati Giovanna Marconi e Michele Venturiello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in via Sistina 42, Roma;
Avv. Accer. IRES 2010 -controricorrenti- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 8679/2018, depositata in data 10 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 settembre 2025 del Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. L’Agenzia delle entrate - Ufficio Controlli della direzione provinciale III di Roma - notificava alla ASD “Parco Tivoli” l’avviso di accertamento n. TK7043202663 per l’anno di imposta 2010, individuando quali destinatari dell’atto anche tutti i membri del Consiglio Direttivo (i Sigg.ri Cinopri Bruno, Di Paolo Anna, Porcari Diego, Porcari Alberto, Porcari Vanessa e Petrini Virginio). Il tutto avveniva in considerazione delle risultanze documentali del p.v.c. del 9/2/2015 che conteneva una verifica che raccoglieva le dichiarazioni di numerosi frequentatori della struttura gestita dalla ASD indicava come l’Associazione avesse esercitato una vera e propria attività imprenditoriale consistente nella gestione di piscine, perdendo, pertanto, i requisiti di ente no profit e rendendosi conseguentemente inadempiente agli obblighi contabili e dichiarativi prescritti per le società commerciali.
Più nel dettaglio, la verifica in questione aveva raccolto le dichiarazioni di numerosi frequentatori della struttura gestita dalla ASD, dalle quali era emerso che i soci: non conoscevano gli scopi istituzionali dell’associazione; non avevano mai partecipato ad alcuna attività istituzionale o ad alcuna delle assemblee dei soci; manifestavano quale unico interesse l’ingresso alle piscine, in funzione del quale si erano tesserati come aderenti alla ASD. Considerato che dall’esame dei documenti acquisiti in sede di verifica era emerso che l’Associazione, a fronte dei ricavi ottenuti, assommanti ad € 115.332,00, aveva sostenuto costi pari ad € 37.510, 00, suscettibili di deduzione ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR, si giungeva a determinare il reddito d’impresa in misura pari a € 77.822,00.
2. Avverso tale atto impositivo ricorrevano innanzi alla C.t.p. di Roma l’ASD Parco Tivoli e i singoli soci membri del Consiglio Direttivo, contestando la fondatezza del recupero e asserendo di aver sempre mantenuto i requisiti per fruire del regime fiscale proprio degli enti non commerciali; l’Ufficio si costituiva nel giudizio di primo grado, replicando alle censure e chiedendone il rigetto.
3. Con la sentenza n. 24325/10/2016, la C.t.p. accoglieva il ricorso.
4. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla C.T.R. del Lazio la quale, con sentenza n. 8679/2018 depositata in data 10 dicembre 2018, lo accoglieva parzialmente, confermando la fondatezza del recupero in capo all’Associazione e annullando quello diretto agli associati. Osservava, in particolare, il giudice di appello che l’Amministrazione Finanziaria non aveva fornito la prova che gli associati nei cui confronti era stato emesso l’atto impugnato avessero agito in nome e per conto dell’Associazione, non essendo rilevante la mera titolarità della rappresentanza della stessa o la carica sociale ricoperta, bensì l’attività negoziale svolta per conto della stessa.
6. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, nei soli confronti di Vanessa Porcari e Bruno Cinopri i quali hanno resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 15337/2022, questa Corte, preso atto che il giudizio di merito si era svolto anche nei confronti degli altri associatiAnna Di Paolo, Diego Porcari, Alberto Porcari, Alberto Porcari e Anna Petrini, ordinava all’Agenzia delle Entrate l’integrazione del contraddittorio nei confronti di costoro rinviando la causa a nuovo ruolo. Con atto di integrazione del contraddittorio ritualmente notificato e depositato, l’ente erariale provvedeva a tale adempimento ed i soci Anna Di Paolo, Diego Porcari, Alberto Porcari, Alberto Porcari e Anna Petrini resistevano con controricorso. Il ricorso veniva avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c. in camera di consiglio, in prossimità della quale i controricorrenti depositavano memorie. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 e 2697 c.c. ex art. 360, n. 3, c.p.c.», l’Agenzia delle entrate deduce che la C.t.r. avrebbe errato nel ritenere necessaria da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova dell’attività negoziale svolta da Bruno Cinopri e Vanessa Porcari, non essendo sufficiente dimostrare il solo ruolo rivestito dal soggetto all’interno dell’ente ed il mancato adempimento degli obblighi fiscali. In particolare,secondo la prospettazione difensiva, la sentenza impugnata era erronea laddove aveva escluso la legittimazione passiva dei sig.ri Cinopri Bruno e Porcari Vanessa, affermando che l’Ufficio non avrebbe comprovato il ruolo dai medesimi svolto nell’Associazione.
2. Preliminarmente va disattesa sic come infondata l’eccezione di tardività del ricorso avanzata dai controricorrenti nei controricors i, e ribadita nelle memori e, attesa l’operatività normativa della sospensione dei termini di nove mesi ex art. 6 d.l. n. 119/2018 (così Cass. 27/10/2021, n. 30397).
3. La censura, esplicitamente rivolta alle sole posizioni di Bruno Cinopri e Vanessa Porcari, essendo stato il ricorso notificato agli altri controricorrenti solo per rispettare il litisconsorzio processuale, è fondata. Costituisce giurisprudenza pacifica di questa Corte (illustrata e compendiata, tra altre, da Cass. 20/01/2023, n. 1793) quella secondo la quale, in subiecta materia, debba operarsi una distinzione tra i rapporti dell'associazione dicarattere privatistico e contrattualee le obbligazioni tributarie. Nel primo caso, viene confermato il principio generale secondo cui la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell’associazione sia legata non solo alla titolarità della rappresentanza dell’associazione, ma anche all’attività negoziale concretamente svolta a mente dell’art. 38 cod. civ.
Pertanto, chi agisce in giudizio per far valere tale responsabilità deve dimostrare l’effettiva attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione. Nel secondo caso, ossiain ambito tributario, viene chiarito che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto,sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto,il soggetto che, in forza del ruolo rivestito,abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura (in termini v. anche Cass.13/12/2022 n.36470, in termini). 3.1.
Nella fattispecie in esame, la C.t.r. si è discostata da tali principi laddove ha erroneamente ritenuto non fosse sufficiente la qualità di Presidente dell’Associazione rivestita da Bruno Cinopri e di membro del consiglio direttivo, attivamente coinvolto nell’operare della stessa Associazione, di Vanessa Porcari al fine di fondare la responsabilità personale e solidale degli stessi.
4. In conclusione,il ricorso va, in detti termini, accolto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio del giudizio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda nuovo e motivato esame nonché provveda in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda i