Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished under CPC rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant, VDG Rem Srl, did not respond to the proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision within the prescribed period, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12573/2017 R.G. proposto da: VDG REM SRL, rappresentata e difesa dell’avvocato MUSTO FLAVIO (MSTFLV47H20H501G) e dall’avvocato CALABRO' ALESSANDRA (CLBLSN73H64L063Z), con domicilio eletto come in atti; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio n.9600/2016 depositata il 29/12/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 12573/2017 Numero sezionale 3724/2025 Numero di raccolta generale 29851/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.120,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 02/11/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 12573/2017 Numero sezionale 3724/2025 Numero di raccolta generale 29851/2025 Data pubblicazione 12/11/2025