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Decreto — n. 29846/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29846/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29846/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 551/2023 R.G. proposto da: PRIORY WOOD LIMITED, rappresentata e difesa dall’avvocato LAROMA JEZZI PHILIP (LRMPLP70D03Z114J), con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC indicato -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVNCIALE DI FIRENZE -intimata- Numero registro generale 551/2023 Numero sezionale 3719/2025 Numero di raccolta generale 29846/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA n.726/2022 depositata il 20/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29846/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 551/2023 R.G. proposto da: PRIORY WOOD LIMITED, rappresentata e difesa dall’avvocato LAROMA JEZZI PHILIP (LRMPLP70D03Z114J), con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC indicato -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVNCIALE DI FIRENZE -intimata- Numero registro generale 551/2023 Numero sezionale 3719/2025 Numero di raccolta generale 29846/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA n.726/2022 depositata il 20/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di gratuito patrocinio anticipo delle spese condono delle spese procedurali indennità di patrocinio assunzione delle spese pagamento provvisorio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 551/2023 R.G. proposto da: PRIORY WOOD LIMITED, rappresentata e difesa dall’avvocato LAROMA JEZZI PHILIP (LRMPLP70D03Z114J), con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC indicato -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVNCIALE DI FIRENZE -intimata- Numero registro generale 551/2023 Numero sezionale 3719/2025 Numero di raccolta generale 29846/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA n.726/2022 depositata il 20/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.950,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 06/11/2025 Il Presidente Lucio Napolitano Numero registro generale 551/2023 Numero sezionale 3719/2025 Numero di raccolta generale 29846/2025 Data pubblicazione 12/11/2025