Decreto — n. 29844/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8386/2021 R.G. proposto da : EUROPA SCREEN SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. P. DA PALESTRINA, 63, presso lo studio dell’avvocato ZITO GIOVANNI MARIA (ZTIGNN76L09E986O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARTELLA GIUSEPPE (MRTGPP56H09F158D) -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato BARONE ROBERTA (BRNRRT71D54H501K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende - controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, CAMERA DI COMMERCIO, REGIONE LAZIO DIREZIONE BILANCIO RAGIONERIA FINANZA E TRIBUTI, REGIONE LAZIO DIREZIONE BILANCIO RAGIONERIA FINANZA E TRIBUTI -intimati- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio n.2641/2020depositata il 17/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29844/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : EUROPA SCREEN SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. P. DA PALESTRINA, 63, presso lo studio dell’avvocato ZITO GIOVANNI MARIA (ZTIGNN76L09E986O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARTELLA GIUSEPPE (MRTGPP56H09F158D) -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato BARONE ROBERTA (BRNRRT71D54H501K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende - controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, CAMERA DI COMMERCIO, REGIONE LAZIO DIREZIONE BILANCIO RAGIONERIA FINANZA E TRIBUTI, REGIONE LAZIO DIREZIONE BILANCIO RAGIONERIA FINANZA E TRIBUTI -intimati- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio n.2641/2020depositata il 17/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8386/2021 R.G. proposto da : EUROPA SCREEN SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. P. DA PALESTRINA, 63, presso lo studio dell’avvocato ZITO GIOVANNI MARIA (ZTIGNN76L09E986O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARTELLA GIUSEPPE (MRTGPP56H09F158D) -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato BARONE ROBERTA (BRNRRT71D54H501K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende - controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, CAMERA DI COMMERCIO, REGIONE LAZIO DIREZIONE BILANCIO RAGIONERIA FINANZA E TRIBUTI, REGIONE LAZIO DIREZIONE BILANCIO RAGIONERIA FINANZA E TRIBUTI -intimati- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio n.2641/2020depositata il 17/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo attesa l’evoluzione della giurisprudenza e l’esito dei contrapposti ricorsi;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del proce