Italian Supreme Court dismisses tax debt case after debt extinguishment via simplified agreement under 2022 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax collection process extinguished following the applicant's acceptance of a simplified debt resolution under Law 197/2022. The applicant, Limongelli Davide, argued against the Regional Tax Commission's decision to extinguish debts assigned to collection agents, while the State contended that such agreements legally terminate the obligation. The court ruled that once the debt is extinguished, the process ends and any prior judgments lose effect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When a taxpayer accepts a simplified debt resolution under the specified law, the debt is extinguished, rendering the collection process and non-final judgments void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18977/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro LIMONGELLI DAVIDE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIANI SIMONE avverso PROVVEDIMENTO di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n.4325/15/2019 depositata il 04/11/2019. pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 11/11/2023 La Presidente Titolare Numero registro generale 18977/2020 Numero sezionale 3715/2025 Numero di raccolta generale 29841/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 Angelina-Maria Perrino Numero registro generale 18977/2020 Numero sezionale 3715/2025 Numero di raccolta generale 29841/2025 Data pubblicazione 12/11/2025