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Ordinanza Interlocutoria — n. 29826/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits tax appeal to public hearing due to significant EU law questions on renewable energy tax benefits.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29826/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the interlocutory appeal by remitting the case to a public hearing rather than issuing a final judgment. The taxpayer argued that the Regional Tax Commission incorrectly calculated tax benefits for a solar plant by including amortization costs in the initial investment phase, violating EU regulations. The court determined that the legal questions raised regarding the interpretation of European Commission communications on environmental investments were of such particular relevance that they required full public debate before a decision could be made.

Regesto Legislator

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Art. 6, commi da 13 a 19 della L. n. 388 del 2000; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: When legal questions concerning the interpretation of EU regulations on environmental tax incentives are of particular relevance, the case must be remitted to public hearing for full debate.

Parole chiave

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renewable energy tax benefits European Commission communications amortization cost calculation tax advantage duplication public hearing remittal environmental investment definition Cassation interlocutory order esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi da 13 a 19 della L. n. 388 del 2000
c.p.c., sono prospettate la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, commi da 13 a 19, della L.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
●rilevato che: - con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
Regolamento CE 800/2008
art. 375 c.p
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Testo completo

INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13649/2022 R.G. proposto da ZETA SOLAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Rinuccia Marchisio (domicilio digitale: rinuccia.marchisio@ordineavvocatialba.eu) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO n. 1374/04/2021 depositata il 9 novembre 2021 ●uditala relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025 dal Consigliere Danilo CHIECA;

●premesso che: - la Direzione Provinciale di Venezia dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della Zeta Solar s.r.l., esercente attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2011 mediante il quale rettificava la variazione in diminuzione operata dalla predetta società, nella dichiarazione dei redditi inerente all’anno in oggetto, allo scopo di fruire delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000 (cd. ”Tremonti ambiente“) ad essa asseritamente spettanti per aver realizzato un impianto fotovoltaico; ne derivavano le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge; - la contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo; - la decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Veneto, la quale, con sentenza n. 1374/04/2021 del 9 novembre 2021, in accoglimento dell’appello erariale, respingeva l’originario ricorso della parte privata, ritenendo errato il calcolo del valore della quota di reddito detassata sviluppato nella perizia di stima redatta per conto della stessa dal tecnico all’uopo incaricato; -contro questa sentenza la Zeta Solar s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; -l’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione; - la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;

●rilevato che: - con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., sono lamentate la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 288, 289, 290 e 291 del TFUE, nonché degli artt. 11 e 117 Cost.: si rimprovera alla CTR di avere, in contrasto con la gerarchia degli atti giuridici dell’Unione Europea e con il principio di specialità, erroneamente affermato che, ai fini dell’individuazione della nozione di approccio incrementale rilevante per la corretta determinazione della quota di reddito detassata ai sensi dell’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000, doveva farsi riferimento non già alla disciplina recata dall’art. 23 del regolamento CE 800/2008, riguardante gli investimenti ambientali destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, bensì a quella contenuta nelle comunicazioni 2001/C 37/03 e 2008/C 82/01, genericamente applicabile a tutti gli investimenti ambientali, la quale, a differenza della prima, prevede che nel calcolo della detta componente si tenga conto anche del profitto operativo dei primi cinque anni; - con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n.

4) c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 1 (recte: 2 – n.d.r.), n.

4) c.p.c.: si sostiene che la decisione resa dalla Commissione regionale sarebbe corredata di una motivazione solo apparente, in quanto inidonea a consentire alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio seguìto dai giudici d’appello; - con il terzo mezzo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., sono prospettate la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000, del paragrafo 37 della comunicazione 2001/C 37/03, del paragrafo 33 della comunicazione 2008/C 82/01 e dell’art. 23 del regolamento CE 800/2008: si assume che il collegio di secondo grado avrebbe offerto un’errata interpretazione della normativa comunitaria vigente in materia, la quale, fin dal 2001, individua all’interno della categoria degli investimenti ambientali la specifica tipologia degli investimenti volti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, prevedendo che nel calcolo dell’agevolazione spettante per questi ultimi non debba tenersi conto del profitto operativo dei primi cinque anni; - con il quarto motivo, anch’esso inquadrato nello schema dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., sono dedotte la violazione e/o falsa applicazione del paragrafo 37 della comunicazione 2001/C 37/03 e del paragrafo 80 della comunicazione 2008/C 82/01: si imputa alla CTR di aver a torto ritenuto che l’inclusione delle quote di ammortamento fra i costi operativi determinasse un’indebita duplicazione del vantaggio fiscale; - sul tema viene obiettato che: (a)alla stregua della disciplina comunitaria dettata dalla comunicazione 2008/ C 82/01, il calcolo della quota di reddito detassata si articola in due distinte fasi: nella prima deve essere stabilito il costo dell’investimento direttamente connesso con la tutela ambientale, rapportato alla situazione controfattuale (ossia operando il confronto con il minor costo necessario per la realizzazione di una centrale tradizionale inquinante); nella seconda vengono sottratti i profitti e aggiunti i costi operativi inerenti al solo investimento ambientale; (b)poiché le quote di ammortamento assumono rilievo unicamente nella seconda fase, non anche nella prima, deve escludersi che la loro inclusione nel computo anzidetto possa dare luogo a un’ingiustificata duplicazione del beneficio fiscale;

●considerato che: - le questioni di diritto poste dai motivi sopra illustrati coincidono con quelle formanti oggetto del ricorso iscritto al n. 10295/2022 R.G.; - con ordinanza interlocutoria n. 12394/2025 , depositata il 10 maggio 2025, questa stessa Sezione ha disposto la trattazione di talericorso in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nel nuovo testo applicabile «ratione temporis» , in ragione della particolare rilevanza delle predette questioni; -appare, pertanto, opportuno rinviare anche la presente causa per la trattazione in pubblica udienza;

P.Q.M Rimette la causa in pubblica udienza e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera