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Decreto — n. 29801/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29801/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29801/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Numero registro generale 10092/2025 Numero sezionale 3706/2025 Numero di raccolta generale 29801/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29801/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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rimborso delle spese risarcimento per errore giudiziario correzione di errore materiale condono delle spese procedurali supplemento per l'integrazione tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.6029/2024 depositata il 25/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10092/2025 R.G. proposto da: DELLA TORRE ROSA, DELLA TORRE DOMENICO, elettivamente domiciliati in BAIA E LATINA VIA PIETRO NENNI ,20 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato RUSSO ANTONIETTA (RSSNNT72T43B963N) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRTAE DIREZ. PROVINCIALE DELLE ENTRATE DI CASERTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.6029/2024 depositata il 25/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 10092/2025 Numero sezionale 3706/2025 Numero di raccolta generale 29801/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 31/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 10092/2025 Numero sezionale 3706/2025 Numero di raccolta generale 29801/2025 Data pubblicazione 12/11/2025