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Ordinanza — n. 29762/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to settlement agreement, extinguishing the legal dispute between taxpayer and revenue agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29762/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax litigation extinguished following a settlement agreement reached between the taxpayer and the Revenue Agency. The taxpayer had previously challenged a payment order regarding tax benefits for solar investments, arguing procedural defects and lack of fiscal damage. The court terminated the proceedings based on the voluntary settlement, noting no further costs were due to the taxpayer's lack of defensive activity.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 13 d.l. 119/2018; Art. 46 d.lgs. 546/1992: When a taxpayer and the tax authority reach a settlement agreement regarding a tax dispute, the court must declare the matter extinguished, terminating all further litigation proceedings.

Parole chiave

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tax settlement agreement extinguishment of litigation revenue agency appeal solar investment tax procedural termination inoltro della dichiarazione fiscale obbligo della denunzia doganale esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 13 del d.l. n. 119 del 2018
Quest’ultimo esponeva infatti, in forma di dichiarazione integrativa, la quota di reddito a tassazione agevolata che il contribuente assumeva di sua spettanza per effetto dell’applicazione dell’art. 6, commi da 13 a 19, della l.
Art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992
136 del 2018, e dell’art. 46 del d.lgs.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
art. 1428 cod. civ
322/2004 (nel testo vigente ratione temporis) e dell’art. 1428 cod. civ.
art. 112 cod. proc. civ
Con il secondo motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.
artt. 2041 cod. civ
Il quarto motivo, anch’esso formulato in via subordinata rispetto al secondo, denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 2041 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23175/2015
13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 9690 / 20 19 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI, N. 12 -ricorrente - contro BONA FRANCESCO -intimato- avverso la sentenza n. 1524/7/2018 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 27settembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025dal consigliere Francesco Cortesi. Rilevato che: 1.Francesco Bona, titolare dell’impresa individuale Carbo di Bona Francesco, impugnò vittoriosamente, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo,la cartella di pagamento notificatagli a seguito di controllo formale ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 sul Modello Unico 2013 relativoall’anno d’imposta precedente.

Quest’ultimo esponeva infatti, in forma di dichiarazione integrativa, la quota di reddito a tassazione agevolata che il contribuente assumeva di sua spettanza per effetto dell’applicazione dell’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000 (cd. “Tremonti ambiente”), in relazione ad investimenti sostenuti nell’anno 2008 per la realizzazione di due impianti fotovoltaici. La dichiarazione era riconducibile al fatto che, in un primo tempo, il Bona non era stato informato della cumulabilità del detto beneficio fiscale con quello previsto dal decreto del MISE 19.2.2007 (cd.

II Conto energia), del quale egli aveva invece usufruito all’epoca della realizzazione degli impianti. Una volta avvedutosi della percorribilità del cumulo, il Bona aveva dapprima chiesto all’amministrazione il rimborso dell’Irpef versata in eccesso; quindi, a fronte del silenzio-rifiuto erariale, aveva presentato la dichiarazione integrativa, riliquidando “ora per allora” l’imposta dovuta previa applicazione del meccanismo di detassazione. Infine, ricevuta la notifica della cartella, si era risolto ad impugnarla dopo aver invano presentato una richiesta di revoca in autotutela.

2. La sentenza della C.T.P., appellata dall’Agenzia delle entrate, fu confermata con la decisione indicata in epigrafe. I giudici regionali rilevarono in premessa che al contribuente è sempre consentito emendare la propria dichiarazione dei redditi per correggere errori od omissioni; aggiunsero, poi, che nella specie le cartelle di pagamento avrebbero dovuto essere precedute dall’emissione di un avviso di accertamento, onde consentire al contribuente di conoscere le ragioni del mancato riconoscimento del beneficio fiscale e, in ogni caso, mancando un «danno erariale» che legittimava l’emissione immediata della cartella; osservarono che, in ogni caso, doveva ritenersi pacifica la cumulabilità del beneficio fiscale di cui alla “Tremonti ambiente” con gli incentivi previsti dal “II Conto energia”, riconosciuta anche dalla stessa amministrazione fiscale dopo un periodo di incertezza interpretativa.

3. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che:

1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/2004 (nel testo vigente ratione temporis) e dell’art. 1428 cod. civ. La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui ha acconsentito all’applicazione, nel caso di specie, del principio di emendabilità della dichiarazione. La ricorrente osserva, al riguardo, che l’affermazione di tale principio muove dal rilievo in base al quale la dichiarazione di scienza può essere sempre modificata; tuttavia, la scelta di avvalersi di un beneficio fiscale rappresenterebbe una vera e propria dichiarazione di volontà, che l’autore può modificare soltanto ove dimostri di essere incorso in errore essenziale e riconoscibile dal destinatario, nella specie non sussistente. Rileva, in ogni caso, che il contribuente era decaduto dalla possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, essendo perento il termine a ciò prescritto, che coincide con quello per la presentazione della dichiarazione per l’anno successivo.

2. Con il secondo motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dolendosi del fatto che la C.T.R., richiesta di annullare la cartella di pagamento sul presupposto dell’emendabilità della dichiarazione, aveva motivato l’accoglimento anche in base a ragioni diverse, quali l’utilizzo indebito della procedura di controllo automatizzato e l’assenza di «danno erariale».

3. Con il terzo motivo, formulato in via di subordine rispetto al precedente, la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, deducendo l’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere preceduta da un avviso di accertamento.

4. Il quarto motivo, anch’esso formulato in via subordinata rispetto al secondo, denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 2041 cod. civ. e 8-bis del d.P.R. n. 322/2004 (nel testo vigente ratione temporis) in combinato disposto con l’art. 1428 cod. civ. L’Agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento sul presupposto dell’inesistenza di un danno erariale, dal che si verificherebbe «un illecito arricchimento della P.A.». Osserva, infatti, che la decadenza del contribuente dal diritto ad emendare la dichiarazione determinava l’insussistenza del beneficio fiscale invocato, del quale egli aveva invece indebitamente fruito, con conseguente necessità di recupero a tassazione.

5. Il quinto mezzo, infine, denunzia violazione degli artt. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000 e 23 del d.l. n. 83/2012 nel loro combinato disposto. La ricorrente osserva che la richiesta del contribuente di avvalersi del beneficio fiscale di cui alla “Tremonti ambiente” era comunque stata presentata dopo l’intervenuta abrogazione del detto beneficio, normativamente accordato in presenza di «procedimenti avviati» sotto la sua vigenza e quindi non riconoscibile in presenza di richieste sopravvenute alla sua abrogazione.

6. Preliminarmente all’esame dei motivi, va osservato che, con nota depositata il 24 giugno 2025, l’Agenzia delle entrate ha dato atto dell’intervenuta definizione agevolata della lite, su istanza del contribuenterelativa alla cartella oggetto del giudizio, ai sensi degli art. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018. In allegato a tale nota è stata prodotta la comunicazione della direzione provinciale di Cuneo dell’Amministrazione, che attesta la regolaritàdel procedimento; su tale base, la ricorrente formula istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Il processo deve, pertanto, essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv. dalla l. n. 136 del 2018, e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del1992. Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015).

Il versamento, in ogni caso, è escluso nei casi, analoghi al presente, in cui il ricorso sia stato proposto da amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura dello Stato. P.Q.M La