Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Caruso, challenged a tax court ruling against the Revenue Agency but remained silent after the procedural proposal was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings and ordered the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the communication of the proposal for judgment definition, resulting in the mutual compensation of costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22083/2021 R.G. proposto da: CARUSO TERESA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. Bruno Chiarantano CF CHRBRN77R21L719W (Studio LBM fax 0664760814 – pec: avvchiarantano@pcert.postecert.it) alla via Ovidio 32, rappresentata e difesa dall'avvocato RIJLI SALVATORE CF RJLSVT62C25H224Y -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA-SEZ.DIST.REGGIO CALABRIA n.230/2021 depositata il 22/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 22083/2021 Numero sezionale 3702/2025 Numero di raccolta generale 29749/2025 Data pubblicazione 11/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese. Così deciso in Roma, il 07/11/2025 SALEMME ANDREA ANTONIO Numero registro generale 22083/2021 Numero sezionale 3702/2025 Numero di raccolta generale 29749/2025 Data pubblicazione 11/11/2025