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Ordinanza — n. 29744/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal for insufficient convergence of presumptive evidence regarding undeclared revenues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29744/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the appellate judgment regarding tax fraud charges against Margherita SRL for failing to properly evaluate presumptive evidence. The tax agency presented multiple indicators including cash inflows, price discrepancies, and sector study anomalies, but the lower court treated them atomistically rather than as a converging set. The court ruled that the appellate judge violated civil code principles requiring 'grave, precise, and concordant' presumptions, mandating a comprehensive analysis of how individual signs reinforce one another.

Regesto Legislator

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Art. 2729 cod. civ.; In tax fraud cases involving presumptive proof, the judge must analyze all indicia collectively to ensure they are grave, precise, and concordant, rejecting atomistic evaluations that fail to demonstrate the necessary logical convergence of multiple signs.

Parole chiave

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presumptive evidence tax fraud convergent indicia atomistic analysis undervaluation of assets cash inflows appellate review stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art.
Art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
600 del 1973, in relazione all’art. 360, co.
Art. 360, n. 4, c.p.c.
c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., in ragione della motivazione apparente della sentenza.
Art. 36, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
600 del 1973, in relazione all’art. 360, co.
Art. 2729 cod. civ.
Va, al riguardo, ricordato il principio secondo il quale «In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 cod.
art. 2729 cod. civ
Va, al riguardo, ricordato il principio secondo il quale «In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9054 del 2022
convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi» (Cass. n. 9054 del 2022; v.
Cass. n. 14151 del 2022
anche Cass. n. 14151 del 2022, sul giudizio inferenziale).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25806/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro MARGHERITA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CESARE PASCOLETTI 25/29, presso lo studio dell’avvocato SALVIA GRAZIANO (-) rappresentata e difeso dall'avvocato SALVIA ANTONIO (SLVNTN54H23G614R); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA BASILICATA n. 309/2016depositata il 25/08/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle Entrate appurava che negli anni 2007 e 2008, la Margherita s.r.l. aveva alienato abitazioni di nuova costruzione realizzate nel Comune di Tortora (CS). In particolare, l’Amministrazione appurava che i prezzi di vendita dichiarati risultavano inferiori al costo di costruzione come risultante dalle distinte finali delle rimanenze redatte al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di verifica; che i prezzi praticati erano inferiori anche a quelli risultanti dall’OMI; che i ricavi dichiarati rispetto a quelli stimati dallo studio di settore risultavano incongrui; che risultava che i soci avessero effettuato finanziamenti in contanti nei confronti della società, sia nel 2007, sia nel 2008, sintomatici di entrate finanziarie derivanti da ricavi non contabilizzati.

La contribuente veniva raggiunta da due distinti avvisi di accertamento in relazione alle due annualità. La CTP di Potenza, adita con separati ricorsi, previa riunione li accoglieva. La CTR della Basilicata ha respinto il successivo appello erariale. L'Agenzia si affida ora a due motivi di ricorso. Resiste la contribuente con controricorso. La contribuente deposita memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto l'illegittimità della presunzione di maggiori ricavi sul mero presupposto del raffronto fra il prezzo di vendita degli immobili e i valori OMI, ancorché l'Agenzia avesse basato il meccanismo presuntivo su una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia contesta la nullità della sentenza ex artt. 36, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., in ragione della motivazione apparente della sentenza. Il secondo motivo – la cui trattazione va anteposta all’esame del primo in ossequio ad un canone di ordine logico –è infondato. La sentenza d’appello ben lascia cogliere la propria ratio decidendi, imperniata sulla valorizzazione della discrasia prezzo di vendita – valori OMI. La statuizione assunta si collega univocamente proprio a tale profilo, eleggendolo a proprio dirimente cardine argomentativo.

Questa Corte ha incisivamente affermato che “In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass. n. 23940 del 2017;

Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 7090 del 2022). Il mezzo di ricorso è, in altri termini, infondato perché l’apparenza della motivazione postula che il fondamento della decisione appaia non percepibile, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. n. 21302 del 2022; Cass. n. 6758 del 2022). La decisione impugnata assolve in misura adeguata al requisito di contenuto richiesto dalle disposizioni di legge di cui il ricorso lamenta la violazione, attesa l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione Nella specie, la soglia del “minimo costituzionale” richiesto ai fini della sussistenza e/o non apparenza della motivazione della sentenza non è infranta.

Il primo motivo di ricorso , che è ammissibile ponendo questioni di diritto in ordine al rispetto della regole che governano il ragionamento presuntivo e non di merito (come sostenuto dalla controricorrente), è fondato. La CTR fa assurgere la divaricazione fra prezzo di vendita e valori OMI ad elemento probatorio assorbente ed esclusivo, senza calarlo nel perimetro di una valutazione globale degli elementi presuntivi pur diffusamente dedotti dall’erario. L’Agenzia, invero, ha riportato il contenuto dell’atto impositivo in ossequio al principio di autosufficienza e specificità del ricorso.

Dall’atto impositivo si evince che l’ufficio non si è limitato a valorizzare la discrasia fra il prezzo di vendita e le risultanze OMI, ma ha dato risalto ad altri profili del tutto obliterati dalla sentenza d’appello. In particolare, sono stati sorvolati i seguenti aspetti: i prezzi di vendita inferiori al costo di costruzione come risultante dalla distinte delle rimanenze finali redatte al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello di vendita; la gestione palesemente antieconomica dell’attività d’impresa; la movimentazione del conto soci risultante in contabilità e dal quale emergevano finanziamenti in contanti a favore della società, sintomatici di entrate finanziarie derivanti da ricavi non contabilizzati; lo scostamento netto rispetto allo studio di settore tra ricavi dichiarati e ricavi stimati.

Consta, in buona sostanza, nel quadro della sentenza d’appello, una valutazione degli elementi presuntivi additati dall’erario, per un verso parziale, per altro verso atomistica e parcellizzata. La decisione ha sorvolato su un complesso di elementi sintomatici dedotti dall’Agenzia ed elencati in ricorso (v. in particolare pagina 8), tra cui: le anomalie registrate nello studio di settore per più anni, la gestione antieconomica dell’impresa, la vendita di immobili a prezzi costantemente al di sotto dei valori di mercato ed incongrui anche rispetto al costo di costruzione, la valutazione delle rimanenze, il conferimento di cospicue somme in contanti da parte dei soci.

Inoltre, la CTR ha trascurato interamente di esaminare tali elementi nel loro insieme, l’uno per mezzo degli altri, dal momento che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare l’altro elemento o da esso trarre vigore, in un rapporto di vicendevole completamento. Va, al riguardo, ricordato il principio secondo il quale «In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi» (Cass. n. 9054 del 2022; v. anche Cass. n. 14151 del 2022, sul giudizio inferenziale).

Nello specifico, tali criteri avrebbero dovuto improntare la disamina degli elementi di prova indiziaria volti ad accreditare o ad escludere la ricorrenza dell’inesistenza soggettiva delle operazioni e a trarne i relativi corollari, per cui il ragionamento presuntivo svolto dal giudice di appello risulta viziato. La Corte reputa fondato, in ultima analisi, il motivo di ricorso esaminato, sicché va cassata la sentenza impugnata e la causa dev’essere rinviata per nuovo esame, e per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa di conseguenza la sentenza impugnata; rinvia la cau