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Ordinanza — n. 29739/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling presumption applies to professional deposits but not withdrawals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29739/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding tax assessments for a self-employed individual. The lower court had incorrectly invalidated the legal presumption of undeclared income for all bank transactions after a Constitutional Court ruling. The court clarified that while the presumption no longer applies to withdrawals, it remains valid for unexplained deposits, requiring the taxpayer to prove their legitimacy.

Regesto Legislator

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Art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: The legal presumption of undeclared income established by Art. 32 of the 1973 Tax Code applies to unexplained deposits by self-employed professionals but does not extend to unexplained withdrawals following Constitutional Court n. 228/2014.

Parole chiave

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presumption of undeclared income self-employed professionals tax audit investigations bank deposit analysis withdrawal vs deposit Art. 32 DPR 600/1973 Cassation cassation confronto dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
La CTR, a fronte dell’accertamento di maggiori ricavi basato sulle indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, ha richiamato Cass., n.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 1.1.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 2.1.
Art. 132 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art.
Art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.
art. 132 cod. proc. civ
Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 23041 del 2015
600 del 1973, ha richiamato Cass., n. 23041 del 2015, rilevando che la presunzione prevista nella disposizione appena richiamata si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi o ai professionisti intellettuali, essendo venuta meno, a seguito di C.
C. cost. n. 228 del 2014
23041 del 2015, rilevando che la presunzione prevista nella disposizione appena richiamata si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi o ai professionisti intellettuali, essendo venuta meno, a seguito di C. cost. n. 228 del 2014, la modifica della norma apportata dall’art.
Cass., n. 22931 del 2018
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Testo completo

09/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34649/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro MASUZZO MAURIZIO; -intimato- Avversola SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZ.DIST. SIRACUSA n. 1419/2018 depositata i l 28/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist.Siracusa ( hinc: CTR) , con la sentenza n. 1419/2018 depositata in data 28/03/2018, ha riformato parzialmente la sentenza n. 4453/2016 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Siracusa aveva, a sua volta, accolto il ricorso proposto da Masuzzo Maurizio (hinc: il contribuente) contro l’avviso di accertamento avente per oggetto riprese a titolo di IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2011.

2. La CTR, a fronte dell’accertamento di maggiori ricavi basato sulle indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, ha richiamato Cass., n. 23041 del 2015, rilevando che la presunzione prevista nella disposizione appena richiamata si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi o ai professionisti intellettuali, essendo venuta meno, a seguito di C. cost. n. 228 del 2014, la modifica della norma apportata dall’art. 1, comma 402, legge n. 311 del 2004. Di conseguenza non è più sostenibile l’equiparazione, ai fini della presunzione, tra attività d’impresa e professionale. Deve essere, quindi, intesa in questo modo la pronuncia di C. cost. n. 228 del 2014 (che fa riferimento ai soli prelevamenti ), con il conseguente accoglimento delle ragioni del contribuente.

3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.

4. La parte intimata non si è costituita. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 1.1. Con tale motivo la ricorrente evidenzia come la CTR abbia inteso che, a seguito di C. cost. n. 228 del 2014, la presunzione stabilita dall’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 fosse venuta meno per i professionisti e i lavoratori autonomi, sia per le operazioni di prelievo che per quelle di versamento.

Di conseguenza, trattandosi di accertamento basato su indagini bancarie a carico di un lavoratore autonomo, la CTR ha ritenuto illegittima la ripresa, sia in relazione ai prelievi che ai versamenti, per i quali non erano state fornite giustificazioni da parte del contribuente. Si trattava, in particolare, del recupero di Euro 41.360 per versamenti e di Euro 21.781 per prelievi. 1.2. La pronuncia è, tuttavia, erronea, dal momento che –come esattamente rilevato dal giudice di prime cure –a seguito di C. cost. n. 228 del 2014 la presunzione de qua è inapplicabile ai lavoratori autonomi solo in relazione alle operazioni di prelievo, mentre continua a trovare applicazione con riferimento alle operazioni di versamento, le quali, ove non giustificate, sono considerate come ricavi non dichiarati.

2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 2.1. Con tale motivo di ricorso, in via subordinata e per l’ipotesi di ritenuta conformità a C. cost. n. 228 del 2014 della sentenza impugnata, quest’ultima viene censurata per non aver indicato le ragioni per cui la ripresa è stata annullata.

3. Passando all’esame del ricorso, il primo motivo è fondato, con il conseguente assorbimento del secondo motivo. 3.1. Nel caso di specie la sentenza di primo grado aveva ritenuto che, a seguito di C. cost. n. 228 del 2014, non potessero essere ripresi gli importi corrispondenti ai prelievi, pari a Euro 21.781,00, mentre sono state considerate corrette le riprese che riguardavano versamenti non giustificati dal contribuente. La sentenza impugnata, nell’escludere tout court l’applicabilità dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 ai lavoratori autonomi e ai professionisti richiama un precedente di questa Corte (Cass., n. 23041 del 2015) superato da una successiva pronuncia, alla quale il collegio ritiene di dare continuità.

In particolare, è stato precisato che i n tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza dellaCorte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti(Cass., 26/09/2018, n. 22931).

4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con il conseguente assorbimento del secondo motivo.

5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. dist. Siracusa che, in diversa composizione, liquiderà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazionee dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. dist. Siracusa, in diversa composizi