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Decreto — n. 29734/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 29734/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Flagnani S.A.S., had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, Comune di Giulianova, maintained the lower court's ruling. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the case and order the appellant to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed renunciation extinction of proceedings statutory time limit cassation appeal litigation costs spese di esecuzione legittimazione per agire in via esecutiva anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26107/2024 R.G. proposto da: FLAGNANI S.A.S. DI SILVIA MACCARINELLI C, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato ROMA LUIGI (RMOLGU81B25G309Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- , FLAGNANI DI SILVIA MACCARINELLI C SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato ROMA LUIGI (RMOLGU81B25G309Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI GIULIANOVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE N. 5637, presso lo studio dell’avvocato D'AMARIO FERDINANDO (DMRFDN46D24C776W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Numero registro generale 26107/2024 Numero sezionale 3701/2025 Numero di raccolta generale 29734/2025 Data pubblicazione 11/11/2025 nonchè contro COMUNE DI GIULIANOVA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.343/2024 depositata il 20/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 26107/2024 Numero sezionale 3701/2025 Numero di raccolta generale 29734/2025 Data pubblicazione 11/11/2025 Numero registro generale 26107/2024 Numero sezionale 3701/2025 Numero di raccolta generale 29734/2025 Data pubblicazione 11/11/2025