Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, representing the Sisters of the Poor, had not responded to the lower court's proposal for case definition, while the respondent, Rome Capital, argued for dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period constitutes a deemed withdrawal of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10470/2025 R.G. proposto da: ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO, elettivamente domiciliato in BERGAMO VIA VERDI 7 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MORESCO DARIO (MRSDRA62L08F205R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 C/O AVVOCATURA CAPITOLINA, presso lo studio dell’avvocato ROSSI DOMENICO (RSSDNC65L07C352T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.7246/2024 depositata il 02/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 10470/2025 Numero sezionale 3700/2025 Numero di raccolta generale 29730/2025 Data pubblicazione 11/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 10470/2025 Numero sezionale 3700/2025 Numero di raccolta generale 29730/2025 Data pubblicazione 11/11/2025