Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the tax court's second-instance judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, representing the municipality of Druento, had not submitted any request for decision after the proposal was communicated, while the respondent, Raffaela Comandu, had not engaged in any defensive activity. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days following the communication of a proposal for judgment termination constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23181/2024 R.G. proposto da: COMUNE DI DRUENTO, elettivamente domiciliato in IVREA VIA RICHELMY 24 DOM.DIG., presso lo studio dell’avvocato FOGAGNOLO MAURIZIO (FGGMRZ67P24C139L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMANDU' RAFFAELLA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PIEMONTE n.142/2024 depositata il 18/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 23181/2024 Numero sezionale 3698/2025 Numero di raccolta generale 29723/2025 Data pubblicazione 11/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 31/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 23181/2024 Numero sezionale 3698/2025 Numero di raccolta generale 29723/2025 Data pubblicazione 11/11/2025