Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Raffaele Cimmino, had not responded to the lower court's proposal for case definition, while the opposing party, the Tax Agency, argued for dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for case definition constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26705/2024 R.G. proposto da: CIMMINO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore Via Attilio Barbarulo 71, presso lo studio dell’avvocato FARACO CARLO (FRCCRL55E17F912D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.3403/2024 depositata il 21/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 26705/2024 Numero sezionale 3697/2025 Numero di raccolta generale 29715/2025 Data pubblicazione 11/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 31/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 26705/2024 Numero sezionale 3697/2025 Numero di raccolta generale 29715/2025 Data pubblicazione 11/11/2025