Decreto — n. 29668/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15551/2024 R.G. proposto da: ADEX S.R.L. -ricorrente- contro ROMA CAPITALE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.921/2024 depositata il 07/02/2024. Rilevato che, a seguito della proposta di definizione agevolata, regolarmente comunicata, la ricorrente non ha invocato la decisione della causa; considerato che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso i
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 29668/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 15551/2024 R.G. proposto da: ADEX S.R.L. -ricorrente- contro ROMA CAPITALE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.921/2024 depositata il 07/02/2024. Rilevato che, a seguito della proposta di definizione agevolata, regolarmente comunicata, la ricorrente non ha invocato la decisione della causa; considerato che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso i
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15551/2024 R.G. proposto da: ADEX S.R.L. -ricorrente- contro ROMA CAPITALE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.921/2024 depositata il 07/02/2024. Rilevato che, a seguito della proposta di definizione agevolata, regolarmente comunicata, la ricorrente non ha invocato la decisione della causa; considerato che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso i