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Decreto — n. 29662/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to lack of opposition to tax debt declaration.

Numero d'incarto Decreto — n. 29662/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished because the opposing party failed to oppose the tax authority's declaration of debt extinction. The Regional Tax Commission had already ruled that the process ended under specific legislative provisions regarding the transmission of tax lists. Consequently, the court upheld the lower decision, noting that the absence of a formal objection meant the legal process terminated automatically.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the tax authority transmits a list documenting the regular conclusion of the case without a prior denial of the debt, and the parties cannot request a hearing to revive the proceedings.

Parole chiave

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tax debt extinction process extinguishment lack of opposition Regional Tax Commission civil procedure termination sospensione della riscossione fiscale crescita in giudicato della tassazione successione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3002/2023 R.G. proposto da : RUSSO MARCO, CRISPINO VALENTINA, SOMAR SRL, ATTANASIO GAETANO, ALBRIZIO SALVATORE, rappresentati e difesi d a ll’avvocato DEL TORCHIO FABIOLA Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n. 4016/01/2022 depositata il 10/05/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 24/10/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 07/11/2025 La Pres