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Decreto — n. 29590/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29590/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29590/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25043/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MARTINI MICHELE, elettivamente domiciliato in GROSSETO VIA AURELIA NORD INT. 4, 76, presso lo studio dell’avvocato MARTINI MICHELE (MRTMHL64T08E202Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MARTINI MICHELE, STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE CAROLIS GINANNESCHI-MARTINI -intimati- Numero registro generale 25043/2024 Numero sezionale 3659/2025 Numero di raccolta generale 29590/2025 Data pubblicazione 10/11/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA n.581/2024 depositata il 19/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29590/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 25043/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MARTINI MICHELE, elettivamente domiciliato in GROSSETO VIA AURELIA NORD INT. 4, 76, presso lo studio dell’avvocato MARTINI MICHELE (MRTMHL64T08E202Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MARTINI MICHELE, STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE CAROLIS GINANNESCHI-MARTINI -intimati- Numero registro generale 25043/2024 Numero sezionale 3659/2025 Numero di raccolta generale 29590/2025 Data pubblicazione 10/11/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA n.581/2024 depositata il 19/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di esecuzione condono delle spese procedurali anticipo delle spese assunzione delle spese addebito di tasse spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25043/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MARTINI MICHELE, elettivamente domiciliato in GROSSETO VIA AURELIA NORD INT. 4, 76, presso lo studio dell’avvocato MARTINI MICHELE (MRTMHL64T08E202Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MARTINI MICHELE, STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE CAROLIS GINANNESCHI-MARTINI -intimati- Numero registro generale 25043/2024 Numero sezionale 3659/2025 Numero di raccolta generale 29590/2025 Data pubblicazione 10/11/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA n.581/2024 depositata il 19/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Michele Martini. Così deciso in Roma, il 31/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 25043/2024 Numero sezionale 3659/2025 Numero di raccolta generale 29590/2025 Data pubblicazione 10/11/2025