Court dismisses tax appeal due to explicit withdrawal before accelerated settlement deadline expires.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's explicit withdrawal submitted before the statutory deadline for accelerated settlement. Although the taxpayer initially requested a simplified settlement listing inconsistent documents, the subsequent written renunciation clearly expressed the intent to abandon the case. Consequently, the procedural outcome was the dismissal of the appeal with full compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; The explicit withdrawal of an appeal filed prior to the expiration of the forty-day period for accelerated settlement produces the effect of extinguishing the proceedings, overriding any implicit renunciation rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Vincenzo ZEZZA,con avv. Emanuele Panareo Milco; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza n. 1977/2019 resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia-Lecce e depositata in data 19 giugno 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE a controversia attiene all’impugnazione da parte del ricorrente di un avviso di accertamento relativo ad una plusvalenza realizzata a seguito di una cessione di un terreno.
La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava la sentenza di primo grado respingendo così il gravame. Il contribuente ha così depositato ricorso in cassazione, affidato a un solo motivo, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. RINUNCIA Veniva quindi depositata proposta di definizione accelerata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis cpc, comunicata il 31 gennaio 2025. Con atto depositato il 6 febbraio 2025 il contribuente rinunciava al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata di cui alla l. n.CONSIDERATO CHE 1.Va premesso che, poiché la fattispecie prevista dall’art. 380-bis cpc, in base alla quale la mancata richiesta di decisione della causa, per la quale sia stata depositata proposta di definizione accelerata, nel termine di quaranta giorni dal deposito di quest’ultima produce l’effetto della rinuncia (implicita), l’espressa rinuncia intervenuta – come nella specie – ben prima del decorso di siffatto termine prevale e deve essere presa in prioritario esame.
Orbene anche se la parte ricorrente ha prodotto solo la richiesta di definizione agevolata, nella quale sono elencate una serie di cartelle che però non sono con certezza conciliabili in tutto od in parte con l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, la sua volontà di rinunciare è inequivocabilmente espressa con l’atto dallo stesso sottoscritto. Ne deriva l’effetto estintivo. Il collegamento della rinuncia alla legislazione condonistica, peraltro a fronte del fatto che la controparte pubblica non ha nulla osservato, giustifica l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del processo. Spese integralmente compensate. Così decis