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Decreto — n. 29547/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29547/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29547/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11660/2025 R.G. proposto da: DOCK'S PIOMBONI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE N. 44, presso lo studio dell’avvocato CALICETI GIOVANNI (CLCGNN67R05A944H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLARIZIA ROBERTO (CLRRRT77L31H703A), PASSACANTILLI GIORGIA (PSSGRG78A60A944Q), MARTELLI MARIO (MRTMRA57T31A944K) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n.4/2025 depositata il 07/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 29547/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Numero registro generale 11660/2025 Numero sezionale 3655/2025 Numero di raccolta generale 29547/2025 Data pubblicazione 07/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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anticipo spese tardivo produzione tardiva di documenti notifica tardiva dei difetti ritardo ingiustificato dichiarazione fiscale tardiva ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n.4/2025 depositata il 07/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11660/2025 R.G. proposto da: DOCK'S PIOMBONI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE N. 44, presso lo studio dell’avvocato CALICETI GIOVANNI (CLCGNN67R05A944H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLARIZIA ROBERTO (CLRRRT77L31H703A), PASSACANTILLI GIORGIA (PSSGRG78A60A944Q), MARTELLI MARIO (MRTMRA57T31A944K) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n.4/2025 depositata il 07/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 11660/2025 Numero sezionale 3655/2025 Numero di raccolta generale 29547/2025 Data pubblicazione 07/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.093,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 04/11/2025 Il Consigliere Delegato Antonella Dell’Orfano Numero registro generale 11660/2025 Numero sezionale 3655/2025 Numero di raccolta generale 29547/2025 Data pubblicazione 07/11/2025