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Decreto — n. 29545/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29545/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29545/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 11659/2025 R.G. proposto da: DOCK'S PIOMBONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 5/2025 emessa da CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA il 07/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 29545/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 11659/2025 R.G. proposto da: DOCK'S PIOMBONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 5/2025 emessa da CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA il 07/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione tempestività della tassazione fiscale aliquota d'imposta ripresa dell'imposta sul valore aggiunto crescita in giudicato della tassazione esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
5/2025 emessa da CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA il 07/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; considerato che, a norma dell’art.
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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 11659/2025 R.G. proposto da: DOCK'S PIOMBONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 5/2025 emessa da CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA il 07/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; considerato che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.093,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, lì 4.11.2025 Il