Italian tax court declares tax litigation extinguished due to administrative act reducing proceedings time.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished following an administrative act by the Revenue Agency aimed at reducing procedural times. The plaintiff, VI. EFFE SRL, had challenged a tax assessment before the Regional Tax Commission, but the case was resolved without a formal denial of the simplified settlement request. The court ruled that the insertion of the case into the specific list of documents legally terminated the proceedings under the relevant tax law provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The inclusion of a case in the administrative list for expedited extinction of proceedings legally terminates the litigation, barring further appeals unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12823/2022 R.G. proposto da VI. EFFE SRL, rappresentata e difesa dagli avvocatiPICCIANO MARIA GRAZIA, CALAMIDA CHIARA e CERVIO EMANUELE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Lombardia n.4152 /14 /2021 depositata il 17/11/2021,pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazionee vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); vista la presenza di ulteriore atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 05/11/2025 LaPresid