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Decreto — n. 29525/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares civil process extinguished due to automatic termination under new procedural law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 29525/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following a regional tax commission's ruling on a 2023 decree. The court noted that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute under new legislative requirements. Consequently, the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process is extinguished by operation of law upon the regular conclusion of the dispute in the forms prescribed, with costs remaining with the advancing party.

Parole chiave

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process extinguishment automatic termination tax dispute resolution procedural law 2022 cost allocation rules legality judgment closure civil procedure code procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 32495/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro LEONARDI GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato PALMERI ANTONINO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n. 2949/14/2018 depositata il 27/06/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 24/10/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 06/11/2025 La Presid