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Decreto — n. 29520/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29520/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29520/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16283/2022 R.G. proposto da : FRULLANO FEDERICO ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRULLANO GIOVANNI contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE,AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO,rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANAn.1527/06/2021 depositata il 17/12/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29520/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FRULLANO FEDERICO ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRULLANO GIOVANNI contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE,AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO,rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANAn.1527/06/2021 depositata il 17/12/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16283/2022 R.G. proposto da : FRULLANO FEDERICO ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRULLANO GIOVANNI contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE,AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO,rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANAn.1527/06/2021 depositata il 17/12/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;

è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 06/11/2025 La Presid