Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Saetta di Saetta Giuseppe C Sas, did not act after the lower court proposed a settlement, while the opposing party, the Italian Revenue Agency, argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal, thereby terminating the litigation under the relevant civil procedure statutes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14913/2019 R.G. proposto da: SAETTA DI SAETTA GIUSEPPE C SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RAFFAELE CONFORTI 17, presso lo studio dell’avvocato CIOCIANO GENNARO (CCNGNR73L03H703C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -intimato- Numero registro generale 14913/2019 Numero sezionale 3615/2025 Numero di raccolta generale 29507/2025 Data pubblicazione 07/11/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Campania SEZ.DIST.SALERNO n.9551/2018 depositata il 08/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 02/11/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 14913/2019 Numero sezionale 3615/2025 Numero di raccolta generale 29507/2025 Data pubblicazione 07/11/2025