Decreto — n. 29505/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANumero registro generale 12735/2024 Numero sezionale 3613/2025 Numero di raccolta generale 29505/2025 Data pubblicazione 07/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29505/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12735/2024 R.G. proposto da: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. rappresentato e difeso dagli avv.ti PIZZONIA GIUSEPPE, TRIMARCHI LAURA TORCHIA LUISA ALBISINNI FRANCESCO GIOVANNI -ricorrente- contro ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A. rappresentata e difesa dall’avvocato CARDOSI ALESSANDRO -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI FAENZA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n.1050/2023 depositata il 21/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 12735/2024 Numero sezionale 3613/2025 Numero di raccolta generale 29505/2025 Data pubblicazione 07/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della società Ica, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/11/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 12735/2024 Numero sezionale 3613/2025 Numero di raccolta generale 29505/2025 Data pubblicazione 07/11/2025