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Decreto — n. 29498/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax procedure extinguished by regional commission's declaration of extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 29498/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision declaring the tax litigation extinguished. The Regional Commission found the process ended because the tax authority's list of extinguished judgments was updated, confirming the absence of any pending denial. Consequently, the court upheld the extinction ruling, noting that the procedural requirements for termination were met and the parties' arguments failed to reverse the established legal status.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court holds that a tax litigation process is legally extinguished when the competent regional commission formally declares its termination based on the tax authority's updated list, thereby precluding further appeals unless specific conditions for reopening are met.

Parole chiave

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tax litigation extinction Regional Tax Commission procedural termination appeal dismissal updated judgment list contenzioso tributario arretrati d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24362/2022 R.G. proposto da : MOLO STEFANO, rappresentato e difesodall’avvocato MORABITO MARIA CHIARA edagli avvocati TIBERTI CLAUDIO e VIGNA ALESSANDRO contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENE TO n. 364/01/2022 depositata il 07/03/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 24/10/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 06/11/2025 La Preside