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Decreto — n. 29492/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal declaring tax debt extinguished by simplified debt definition law.

Numero d'incarto Decreto — n. 29492/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the tax collection process extinguished, upholding the Regional Tax Commission's decision. The private party argued for debt definition under Law 197/2022, while the State contended sums were irrevocably acquired. The court ruled that the statutory extinction of the debt renders all prior proceedings ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 231, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The declaration of debt extinction under the simplified procedure renders the process extinguished and prior judgments ineffective.

Parole chiave

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tax debt extinction simplified debt definition rottamazione quater collection agent debt process extinguishment irrevocable payment tax appeal dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 231, L. 197/2022
Art. 391, comma 3, c.p.c.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20979/2016 R.G. proposto da PNEUTEC SRL, rappresentat a e difes a dall'avvocato AMATUCCI ANDREA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Campania n.1212 /08/2016 depositata il 11/02/2016, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;

è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 06/11/2025 LaPresidente