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Decreto — n. 29485/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29485/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29485/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Numero registro generale 9365/2025 Numero sezionale 3601/2025 Numero di raccolta generale 29485/2025 Data pubblicazione 07/11/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 29485/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

Parole chiave

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fondo espropriato azione di rivendicazione nel pignoramento procedura esecutiva realizzazione del pegno immobiliare pignoramento di crediti sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Numero registro generale 9365/2025 Numero sezionale 3601/2025 Numero di raccolta generale 29485/2025 Data pubblicazione 07/11/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9365/2025 R.G. proposto da: AGENZIA ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro REAL TIME SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO BELON N. 129, presso lo studio dell’avvocato COLANTONI DOMENICO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBANESE CLAUDIO -controricorrente- nonché contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DEL LAZIO n.1141/2025 depositata il 20/02/2025;

Numero registro generale 9365/2025 Numero sezionale 3601/2025 Numero di raccolta generale 29485/2025 Data pubblicazione 07/11/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.152,50 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31/10/2025. Il Consigliere delegato SUCCIO ROBERTO Numero registro generale 9365/2025 Numero sezionale 3601/2025 Numero di raccolta generale 29485/2025 Data pubblicazione 07/11/2025