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Decreto — n. 29484/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29484/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29484/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10169/2025 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . che larappresenta e difende -ricorrente- contro PARADISE DI SCRIVANO SALVATORE - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO, SCRIVANO DARIO, SCRIVAN SALVATORE, elettivamente domiciliati in BIANCAVILLA, VITTORIO EMANUELE N. 348, presso lo studio dell’avvocato CALI' SALVATORE che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MILAZZO GIUSEPPE -controricorrenti- nonchécontro SCRIVANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in BIANCAVILLA, VITTORIO EMANUELE N. 348, presso lo studio dell’avvocato CALI' SALVATORE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MILAZZO GIUSEPPE -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADODELLA SICILIA n.9020/2024 depositata il 02/12/2024 ;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 29484/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . che larappresenta e difende -ricorrente- contro PARADISE DI SCRIVANO SALVATORE - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO, SCRIVANO DARIO, SCRIVAN SALVATORE, elettivamente domiciliati in BIANCAVILLA, VITTORIO EMANUELE N. 348, presso lo studio dell’avvocato CALI' SALVATORE che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MILAZZO GIUSEPPE -controricorrenti- nonchécontro SCRIVANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in BIANCAVILLA, VITTORIO EMANUELE N. 348, presso lo studio dell’avvocato CALI' SALVATORE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MILAZZO GIUSEPPE -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADODELLA SICILIA n.9020/2024 depositata il 02/12/2024 ;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali portata dell'errore materiale ammende per infrazione procedurale oltraggio alla corte vizi procedurali errore scusabile

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10169/2025 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . che larappresenta e difende -ricorrente- contro PARADISE DI SCRIVANO SALVATORE - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO, SCRIVANO DARIO, SCRIVAN SALVATORE, elettivamente domiciliati in BIANCAVILLA, VITTORIO EMANUELE N. 348, presso lo studio dell’avvocato CALI' SALVATORE che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MILAZZO GIUSEPPE -controricorrenti- nonchécontro SCRIVANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in BIANCAVILLA, VITTORIO EMANUELE N. 348, presso lo studio dell’avvocato CALI' SALVATORE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MILAZZO GIUSEPPE -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADODELLA SICILIA n.9020/2024 depositata il 02/12/2024 ;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Così deciso