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Decreto — n. 29476/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29476/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29476/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1008/2025 R.G. proposto da: OLIVIERI HOTELS S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato ROMA LUIGI (RMOLGU81B25G309Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI GIULIANOVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE N. 5637, presso lo studio dell’avvocato D'AMARIO FERDINANDO (DMRFDN46D24C776W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.376/2024 depositata il 28/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29476/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 1008/2025 R.G. proposto da: OLIVIERI HOTELS S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato ROMA LUIGI (RMOLGU81B25G309Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI GIULIANOVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE N. 5637, presso lo studio dell’avvocato D'AMARIO FERDINANDO (DMRFDN46D24C776W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.376/2024 depositata il 28/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di difesa assunzione delle spese spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
5637, presso lo studio dell’avvocato D'AMARIO FERDINANDO (DMRFDN46D24C776W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.376/2024 depositata il 28/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1008/2025 R.G. proposto da: OLIVIERI HOTELS S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato ROMA LUIGI (RMOLGU81B25G309Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI GIULIANOVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE N. 5637, presso lo studio dell’avvocato D'AMARIO FERDINANDO (DMRFDN46D24C776W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.376/2024 depositata il 28/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 1008/2025 Numero sezionale 3599/2025 Numero di raccolta generale 29476/2025 Data pubblicazione 07/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 1008/2025 Numero sezionale 3599/2025 Numero di raccolta generale 29476/2025 Data pubblicazione 07/11/2025