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Decreto — n. 29470/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29470/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29470/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 522/2025 R.G. proposto da: UOP SRL, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO D'ITALIA 19, presso lo studio dell’avvocato MOLLICA CORRADO (MLLCRD62M05H224N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA S. ANNA II TRONCO PALAZZO CE.DIR, presso lo studio dell’avvocato BRUGNANO ALBERTO (BRGLRT73C31D976O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.1896/2024 depositata il 09/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29470/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 522/2025 R.G. proposto da: UOP SRL, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO D'ITALIA 19, presso lo studio dell’avvocato MOLLICA CORRADO (MLLCRD62M05H224N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA S. ANNA II TRONCO PALAZZO CE.DIR, presso lo studio dell’avvocato BRUGNANO ALBERTO (BRGLRT73C31D976O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.1896/2024 depositata il 09/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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rimborso delle spese indennità per menomazione dell'integrità spese legate all'invalidità restituzione di prestazioni complementari condono delle spese procedurali compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 522/2025 R.G. proposto da: UOP SRL, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO D'ITALIA 19, presso lo studio dell’avvocato MOLLICA CORRADO (MLLCRD62M05H224N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA S. ANNA II TRONCO PALAZZO CE.DIR, presso lo studio dell’avvocato BRUGNANO ALBERTO (BRGLRT73C31D976O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.1896/2024 depositata il 09/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 522/2025 Numero sezionale 3596/2025 Numero di raccolta generale 29470/2025 Data pubblicazione 07/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 522/2025 Numero sezionale 3596/2025 Numero di raccolta generale 29470/2025 Data pubblicazione 07/11/2025