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Ordinanza — n. 29465/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29465/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29465/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con un unico motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., ha censurato la statuizione di appello per avere la CTR escluso che quelli addotti dall'Amministrazione finanziaria costituissero elementi presuntivi ido- nei a dimostrare, anche in maniera indiziaria, l'irregolarità delle pre- stazioniperché rese da soggetto diverso dal fatturante, che svolgeva funzionedi mera "cartiera", e a ribaltare, quindi, sulla società contri- buente l'onere di provare la sussistenza delle operazioni contestate .

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29465/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., ha censurato la statuizione di appello per avere la CTR escluso che quelli addotti dall'Amministrazione finanziaria costituissero elementi presuntivi ido- nei a dimostrare, anche in maniera indiziaria, l'irregolarità delle pre- stazioniperché rese da soggetto diverso dal fatturante, che svolgeva funzionedi mera "cartiera", e a ribaltare, quindi, sulla società contri- buente l'onere di provare la sussistenza delle operazioni contestate .

Parole chiave

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industria automobilistica indagine per frode iva assoggettamento all'IVA vendita a titolo di autotutela imposta sui veicoli a motore deduzione per autofinanziamento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 5578 /2017 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma , via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Oggetto:operazioni soggetti- vamente inesistenti –ele- mento soggettivo -prova AUTO SERVICE s.r.l. (già Auto Mainella s.r. l .), in persona del legale rappresentante; –intimata– avversola sentenza n. 3 97 /0 3 /201 6 della Commissione tributaria re- gionaledel MOLISE, depositata il 24 / 08 /201 6 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 settembre 2025 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 397 /0 3/201 6 veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle entrateavverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia n. 130/1/2010 che aveva accolto il ricorso proposto dalla AutoSevice s.r. l ., già Auto Mainella s.r. l ., avverso l'avviso di accerta- mento con il quale l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazioneII.DD. e IVA per i periodi d’imposta 2003 e 2004.

Le conte- stazionitraevano origine da alcune operazioni di acquisto intracomuni- tariodi autovetture, in quanto ritenute soggettivamente inesistenti, ef- fettuatecioè con l'interposizione fittizia di un operatore nazionale , la TopAuto s.r. l . che era risultat a essere mera società "cartiera", costi- tuitacioè al solo scopo di realizzare una c.d. frode carosello .

2. La sentenza di appello riteneva insufficienti ad escludere l'inesi- stenza soggettiva delle operazioni commerciali gli elementi forniti dall'Amministrazionefinanziaria, quali: la mancanza di organizzazione, di dipendenti, di capacità finanziaria, di prezzi inferiori praticati, di mancatoversamento dell'IVA da parte del cedente . Inoltre , escludeva ladimostrazione dell’elemento soggettivo in capo alla contribuente ne- cessarioper la partecipazione alla frode. 3.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione, affidat o a d un unico motiv o ; la contribuent e è rimast a intimata. Consideratoche:

1. Con un unico motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., ha censurato la statuizione di appello per avere la CTR escluso che quelli addotti dall'Amministrazione finanziaria costituissero elementi presuntivi ido- nei a dimostrare, anche in maniera indiziaria, l'irregolarità delle pre- stazioniperché rese da soggetto diverso dal fatturante, che svolgeva funzionedi mera "cartiera", e a ribaltare, quindi, sulla società contri- buente l'onere di provare la sussistenza delle operazioni contestate .

Inoltre,pur richiamando pertinenti principi giurisprudenziali, anche sul concettodi consapevolezza ai fini della frode, la sentenza se ne disco- stava. 2.Il motivo è fondato. È orientamento giurisprudenziale con s olidato , dimatrice anche unionale (v. Cass. n. 10120 del 2017 e giurisprudenza ivicitata), quello secondo cui in tema di evasione dell'IVA a mezzo di frodi carosello, quando l'operazione soggettivamente inesistente è di tipotriangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittiziadi un soggetto terzo tra il cedente comunitar io ed il cessionario italiano,l'onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, circala consapevolezza da parte del cessionario del fatto che il corri- spettivodella cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsané assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è sod- disfattodalla dimostrazione che l'interposto sia privo di dotazione per- sonale e strumentale adeguat a alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente - cessionario fornire la prova contraria della buonafede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, rite- nendoincolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta,la mancanza di consapevolezza di partecipare ad un'opera- zionefraudolenta non potendo desumersi dalla re golarità formale delle scritturecontabili o dalle evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi didati e circostanze facilmente falsificabili (Cass. n.17173 del 2018;

Cass.n.3473 del 2018; Cass. n. 30148 del 2017) . 3.D’altro canto, in punto di onere probatorio spettante all' A mministra- zionefinanziaria, la Corte europea ha più volte ribadito che spetta a lei dimostrare, alla luce di elementi oggettivi e alla stregua dei principi sull'oneredella prova vigenti nello Stato membro, senza, peraltro, esi- geredal destinatario della fattura verifiche (circa la qualità di soggetto passivoIVA in capo al fatturante o la disponibilità dei beni di cui trat- tasi) alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un'eva- sione dell'imposta sul valore aggiunto (Corte giustizia 06/12/2012; 31/01/2013,nonché 22/10/2015, C - 277/14 ) .

4. L 'A genzia può assolvere al suo onere probatorio anche mediante presunzioni, come espressamente prevede, per l'IVA, il d.P.R. n. 633 del1972, art. 54, comma 2, e analoga previsione è contenuta, per le impostedirette, nel d.P.R. n. 917 dei 1986, art. 39, comma 1, lett. d), oltre che mediante elementi indiziari (cfr. Cass. 21953/07; Cass.9108/12; 15741/12, in motivazione; 23560/12; 27718/13; 20059/2014;nello stesso senso C. Giust. 6.7.06, C - 439/04, C. Giust., 21.2.06,C-255/02; C. Giust. 21.6.12, C - 80/11; C. Giust. 6.12.12, C - 285/11; C.

Giust. 31.1.13, C - 642/11) (v. Cass. n. 17290 del 2017) . Quindi, non necessariamente con prova certa ed incontrovertibile, bensìcon presunzioni semplici, purché dotate del requisito di gravità, precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi tali da porre sull'avviso qualsiasi imprenditore onesto e me- diamente esperto sull'inesistenza sostanziale del contraente (cfr., ex multis,Cass. n. 10414 del 2011; n. 23560 del 2012, n. 17818 del 2016, n. 8091 del 2017). In buona sostanza, si tratta di elementi indiziari che, avuto riguardo alle concrete circostanze, avrebbero dovuto in- durreun normale operatore eiusdem generis ac professionis a sospet- taredella regolarità della operazione (dovendo in tal caso considerarsi ilsoggetto passivo che sapeva o avrebbe dovuto sapere come parteci- pantea tale frode, indipendentemente dalla circostanza che egli tragga omeno beneficio dalla rivendita dei beni. 5.In presenza di tali elementi indiziari , si riversa sul contribuente l'o- neredi provare di essersi trovato nella situazione di oggettiva incono- scibilitàdelle pregresse operazioni fraudolente intercorse tra il cedente edi precedenti fornitori, ovvero, nonostante l'impiego della dovuta di- ligenzarichiesta dalle specifiche modalità in cui si è svolta l'operazione contestata, di non essere stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranzasul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti collegatiall'operazione.

Diversamenteda quanto sostenuto dalla C TR molisana, l'Amministra- zionefinanziaria nel caso qui vagliato ha fornito idonei elementi proba- toridella natura di "cartiera" della società cedente, quali la mancanza diorganizzazione, di dipendenti e di capacità finanziaria dell'emittente dellafattura, oltre all'inferiorità dei prezzi praticati rispetto a quelli di mercatoe il mancato versamento dell'IVA da parte del cedente, con la conseguenzache spettava alla società contribuente fornire la prova di aversvolto le trattative in buona fede, ritenen do incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società ce- dente. 6.Anche quanto alla dimostrazione dell’elemento soggettivo idoneo per lapartecipazione della frode, non coglie nel segno la sentenza impu- gnataladdove all’ultima pagina afferma che « nella specie, se l’acqui- rentedei beni è stato consapevole che avrebbe dovuto versare l’IVA delcedente, non gli si può ipotizzare il dolo specifico del fine di evadere leimposte, non essendo possibile individuare neppure il pericolo con- cretorichiesto».

Nessundolo specifico è richiesto : a l contrario, la giurisprudenza della Sezione(cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018, poi sem- preconfermata) è ferma nel senso di affermare che, i n tema di IVA, l'Amministrazionefinanziaria, se contesta che la fatturazione attenga adoperazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito diuna frode carosello, oltre al l'oggettiva fittiziet ̀ del fornitore, la mera consapevolezzadel destinatario che l'operazione si inseriva in una eva- sionedell'imposta. A tal fine deve dimostra re , anche in via presuntiva, inbase ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a co- noscenza,o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ra- gionedella qualit ̀ professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza delcontraente.

Ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, gravasul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la dili- genza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezzae di proporzionalit ̀ in rapporto alle circostanze del caso concreto.Non assum ono rilievo, a tal fine, n ́ la regolarit ̀ della conta- bilit̀ e dei pagamenti, n ́ la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi. Il giudice del rinvio si atterrà a tale principio di diritto.

7. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la contro- versia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M LaCorte accoglie il ricorso,