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Ordinanza — n. 29425/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax appeal for lack of reasoned judgment and apodictic motivation under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29425/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision regarding the appellant's tax appeal, finding the lower court's reasoning insufficient. The appellant argued the appeal was inadmissible due to late filing and improper notification, but the second-instance judge provided only vague, non-verifiable statements without explaining the specific legal grounds for rejecting these claims. Consequently, the Court held that the decision lacked the required motivation under civil procedure rules and remanded the case for a new examination by the Regional Tax Court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 111 Cost.: A judgment is void if it fails to provide a reasoned decision, as mere apodictic statements without explaining the legal basis for rejecting the appellant's arguments constitute a violation of the right to a reasoned judgment.

Parole chiave

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lack of reasoned judgment apodictic motivation tax appeal cassation civil procedure code remand for new trial dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 111 Cost.
civ., in conseguenza della violazione dell’art. 111 Cost., e dell’art.
Art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
art. 111 Cost
civ., in conseguenza della violazione dell’art. 111 Cost., e dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-V, 2.3.2022, n. 6875
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: De Vido Ferruccio, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to Massimo Zampese del Foro di Treviso che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla via Monterumici n. 8 in Treviso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente – e contro Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata – avverso Oggetto:

Irpef, Iva ed Irap, 2000 -Cartella di pagamento - Notificazione - Motivazione apodittica. la sentenza n. 1467, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale delVeneto il 18.6.2019, e pubblicata il 20.12.2019; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Amministrazione finanziaria procedeva ad accertamenti fiscali nei confronti di De Vido Ferruccio, con riferimento agli anni dal 2000 al 2014. Ne derivavano una pluralità di pretese tributarie, tra cui quella relativa ad Irpef, Iva ed Irap, in relazione all’anno 2000, per complessivi Euro 73.299,18, oltre accessori, in ordine alla quale l’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente la cartella di pagamento n. 113 2005 0027576553 000. 2.Il contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso censurando, innanzitutto, il vizio di notificazione della cartella di pagamento e degli atti presupposti.

La CTP dichiarava inammissibile il ricorso (sent. CTR, p. 1), perché ritenuto tardivamente proposto.

3. Avverso la sentenza sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello il contribuente. La CTR riteneva che già l’originario ricorso dovesse ritenersi inammissibile perché tardivo, e peraltro la notificazione della cartella di pagamento doveva valutarsi regolare. Per l’effetto, il giudice del gravame confermava la decisione di primo grado.

4. Ferruccio De Vido ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello, affidandosi a tre strumenti di impugnazione. L’Ente impositore ha ricevuto la notificazione del ricorso a mezzo Pec consegnata il 23.9.2020, ma non si è costituito tempestivamente nel giudizio di legittimità, depositando atto con il quale ha domandato di partecipare all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. L’Incaricato per l’esazione, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in conseguenza della violazione dell’art. 111 Cost., e dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, il contribuente contesta la nullità della decisione assunta dalla CTR perché corredata da una motivazione inesistente e comunque solo apparente, e pertanto la pronunzia “si traduce in una compromissione del diritto di difesa del contribuente” (ric., p.

2. Mediante il secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2719 cod. civ., per non avere il giudice dell’appello rilevato l’invalidità della notificazione della cartella di pagamento per cui è causa, per effetto del “disconoscimento delle copie fotostatiche dimesse dall’Agenzia resistente” (ric., p. 10), della mancata prova della data di notificazione e dell’identità di chi avrebbe ricevuto la consegna dell’atto.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, a causa dell’omessa “produzione in giudizio da parte dell’ufficio resistente della cd. Raccomandata informativa C.A.N. (Comunicazione Avvenuta Notifica)” (ric., p. 16).

4. Mediante il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia la nullità della impugnata decisione assunta dalla CTR per essersi espressa con una motivazione inesistente, e comunque meramente apparente. 4.1. Il giudice dell’appello, nell’esporre la sua decisione, fornisce in premessa alcune informazioni sull’oggetto del processo, pertanto sull’accertamento tributario eseguito con riferimento ad una pluralità di anni d’imposta nei confronti di De Vido Ferruccio. La CTR non manca di accennare a questioni, quali ad esempio: intervenuti pagamenti parziali, richieste di rateazione, notifiche a mezzo Pec e modalità della sottoscrizione digitale, che non risulta riguardino questo giudizio. Quindi, riportate in sintesi le richieste delle parti, il giudice del gravame motiva che: “1. L’eccezione di inammissibilità è da confermarsi, in quanto il ricorso è stato presentato oltre i limiti previsti;

2. L’omissione della notifica, nella forma richiesta dal contribuente, non ha alcun rilievo oggettivo;

3. Gli altri argomenti rimangono assorbito da quanto sopra” (sent. CTR, p. 5), tutto qui. 4.2. Invero, la motivazione adottata dalla CTR non consente di comprendere le ragioni della decisione, ma, per la verità, neppure permette di capire esattamente su quali questioni il giudice del gravame abbia inteso pronunciare. La Commissione Regionale, lo si è ricordato, si intrattiene in premessa su questioni che riguardano le stesse parti, ma in relazione a giudizi diversi. Quindi afferma che “1. L’eccezione di inammissibilità è da confermarsi, in quanto il ricorso è stato presentato oltre i limiti previsti”.

Può agevolmente intuirsi che l’Amministrazione finanziaria abbia proposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, ma perché la CTR ritiene che questa eccezione risulti fondata? Scrive il giudice dell’appello che il ricorso è stato presentato oltre i limiti previsti, ma quali erano questi limiti? I sessanta giorni per la proposizione del ricorso? Probabilmente, ma da quando decorrevano, e quando invece è stato proposto il ricorso? Le affermazioni del giudice del gravame risultano del tutto apodittiche e non verificabili. 4.2.1.

Aggiunge la CTR che l’omissione della notifica, “nella forma richiesta dal contribuente, non ha alcun rilievo oggettivo”. Sappiamo pertanto che il contribuente aveva contestato le modalità di notifica, ma il giudice di secondo grado non chiarisce quali critiche avesse proposto la parte privata, e tanto meno spiega perché fossero infondate. La motivazione adottata dalla CTR risulta pertanto meramente apparente ed il primo motivo di ricorso deve essere accolto. Il secondo ed il terzo strumento di impugnazione rimangono assorbiti. La decisione risulta peraltro conforme a quella assunta da altro Collegio di questa Corte in giudizio coinvolgente le stesse parti ed avente ad oggetto analoghe problematiche, definito con provvedimento Cass. sez.

VI-V, 2.3.2022, n. 6875, in cui si legge che “la motivazione della sentenza della CTR si riduce a frasi apodittiche prive di riferimenti ai motivi di appello e al relativo esame”.

5. Occorre pertanto cassare la decisione impugnata con riferimento al motivo accolto, assorbiti gli ulteriori, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto perché proceda a nuovo esame. La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso proposto da De Vido Ferruccio, assorbiti gli ulteriori, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi espo