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Decreto — n. 29402/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29402/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29402/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13633/2022 R.G. proposto da: CENTRO SERVIZI CAPRIATE SAN GERVASIO SRL rappresentato e difeso dall’avvocato VILLA PAOLA -ricorrente- contro FRATERNITÀ SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOCIETÀ COOP ONLUS, rappresentato e difeso dall’avvocato BUIZZA DANTE DANIELE -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI CAPRIATE rappresentato e difeso dall’avvocato BUIZZA DANTE DANIELE -controricorrente- nonchè contro FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE Numero registro generale 13633/2022 Numero sezionale 3583/2025 Numero di raccolta generale 29402/2025 Data pubblicazione 06/11/2025 -intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n.4166/2021 depositata il 18/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29402/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 13633/2022 R.G. proposto da: CENTRO SERVIZI CAPRIATE SAN GERVASIO SRL rappresentato e difeso dall’avvocato VILLA PAOLA -ricorrente- contro FRATERNITÀ SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOCIETÀ COOP ONLUS, rappresentato e difeso dall’avvocato BUIZZA DANTE DANIELE -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI CAPRIATE rappresentato e difeso dall’avvocato BUIZZA DANTE DANIELE -controricorrente- nonchè contro FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE Numero registro generale 13633/2022 Numero sezionale 3583/2025 Numero di raccolta generale 29402/2025 Data pubblicazione 06/11/2025 -intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n.4166/2021 depositata il 18/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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rateizzazione del debito opposizione al precetto esecutivo mancato versamento dell'anticipo spese dazione in pagamento dilazione di pagamento insolvenza

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13633/2022 R.G. proposto da: CENTRO SERVIZI CAPRIATE SAN GERVASIO SRL rappresentato e difeso dall’avvocato VILLA PAOLA -ricorrente- contro FRATERNITÀ SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOCIETÀ COOP ONLUS, rappresentato e difeso dall’avvocato BUIZZA DANTE DANIELE -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI CAPRIATE rappresentato e difeso dall’avvocato BUIZZA DANTE DANIELE -controricorrente- nonchè contro FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE Numero registro generale 13633/2022 Numero sezionale 3583/2025 Numero di raccolta generale 29402/2025 Data pubblicazione 06/11/2025 -intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n.4166/2021 depositata il 18/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente(Comune e Onlus), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/11/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 13633/2022 Numero sezionale 3583/2025 Numero di raccolta generale 29402/2025 Data pubblicazione 06/11/2025