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Decreto — n. 29399/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29399/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29399/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9444/2022 R.G. proposto da: DE SANTIS TONINO rappresentato e difeso dagli avv.ti ZITO GIOVANNI MARIA e MARTELLA GIUSEPPE -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DR. PROV.1 DI ROMA -intimati- sul controricorso incidentale proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente incidentale- AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente incidentale- Numero registro generale 9444/2022 Numero sezionale 3580/2025 Numero di raccolta generale 29399/2025 Data pubblicazione 06/11/2025 avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n.4298/2021 depositata il 28/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29399/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In considerazione dello ius superveniens e del consolidamento della giurisprudenza di legittimità, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.

Parole chiave

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contenzioso tributario debiti fiscali ricupero d'imposta amministrazione fiscale tassazioni fiscali posizione dirigente in materia di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In considerazione dello ius superveniens e del consolidamento della giurisprudenza di legittimità, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9444/2022 R.G. proposto da: DE SANTIS TONINO rappresentato e difeso dagli avv.ti ZITO GIOVANNI MARIA e MARTELLA GIUSEPPE -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DR. PROV.1 DI ROMA -intimati- sul controricorso incidentale proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente incidentale- AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente incidentale- Numero registro generale 9444/2022 Numero sezionale 3580/2025 Numero di raccolta generale 29399/2025 Data pubblicazione 06/11/2025 avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n.4298/2021 depositata il 28/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In considerazione dello ius superveniens e del consolidamento della giurisprudenza di legittimità, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 03/11/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 9444/2022 Numero sezionale 3580/2025 Numero di raccolta generale 29399/2025 Data pubblicazione 06/11/2025