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Decreto — n. 29385/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29385/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29385/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22598/2024 R.G. proposto da: BONFITTO CARMELA, elettivamente domiciliato in SAN NICANDRO GARGANICO VIA ADRIATICO 80 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ZACCAGNINO ALFONSO (ZCCLNS55L02I054Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO, elettivamente domiciliato in SANNICANDRO GARGANICO CORSO GARIBALDI 54 C/O COMUNE, presso lo studio dell’avvocato D'AVOLIO MICHELE (DVLMHL63P04I158E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n.1003/2024 depositata il 13/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29385/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 22598/2024 R.G. proposto da: BONFITTO CARMELA, elettivamente domiciliato in SAN NICANDRO GARGANICO VIA ADRIATICO 80 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ZACCAGNINO ALFONSO (ZCCLNS55L02I054Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO, elettivamente domiciliato in SANNICANDRO GARGANICO CORSO GARIBALDI 54 C/O COMUNE, presso lo studio dell’avvocato D'AVOLIO MICHELE (DVLMHL63P04I158E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n.1003/2024 depositata il 13/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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correzione di errore materiale condono delle spese procedurali recupero dei costi difetto formale di procedura ammende per infrazione procedurale sanatoria del vizio procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22598/2024 R.G. proposto da: BONFITTO CARMELA, elettivamente domiciliato in SAN NICANDRO GARGANICO VIA ADRIATICO 80 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ZACCAGNINO ALFONSO (ZCCLNS55L02I054Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO, elettivamente domiciliato in SANNICANDRO GARGANICO CORSO GARIBALDI 54 C/O COMUNE, presso lo studio dell’avvocato D'AVOLIO MICHELE (DVLMHL63P04I158E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n.1003/2024 depositata il 13/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 22598/2024 Numero sezionale 3572/2025 Numero di raccolta generale 29385/2025 Data pubblicazione 06/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 22598/2024 Numero sezionale 3572/2025 Numero di raccolta generale 29385/2025 Data pubblicazione 06/11/2025