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Ordinanza — n. 29330/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax litigation extinguished after partial payment under accelerated debt resolution scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29330/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the payment of the first installment under the accelerated debt resolution scheme. While the taxpayers challenged a registration tax assessment regarding a deteriorated property, the primary procedural outcome was triggered by the partial payment of the debt. The court ruled that this specific payment act legally terminated the proceedings without needing to adjudicate the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-202, L. 197/2022; Art. 39, comma 12, D.L. 98/2011: The payment of the first installment under the accelerated debt resolution scheme constitutes a definitive extinction of the tax litigation, rendering the merits of the dispute irrelevant.

Parole chiave

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accelerated debt resolution tax litigation extinction partial payment effect registration tax assessment deteriorated property value imposta immobiliare imposta sugli utili immobiliari imposta sull'acquisto

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-202, L. 197/2022
a) la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui all’art. 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 39, comma 12, D.L. 98/2011
In tema di definizione agevolata ex art. 39, comma 12, del d.l.
Art. 16, L. 289/2002
111 del 2011, che rinvia all'art. 16 della l.
Art. 1362 c.c.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che nell’atto pubblico del 2012 non vi era traccia dell’assunto che le unità compravendute fossero concesse in locazione a terzi.
Art. 20 dPR n. 131/1986
Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 20 dPR n. 131/1986, in relazione all’art.
Art. 91 c.p.c.
Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art.
art. 1362 c.c
Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art.
art. 91 c.p
Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024
Con tale intervento normativo il legislatore ha di fatto avallato l’orientamento (non unanime) di questa Corte (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024) secondo cui, in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art.
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27020 del 18/10/2024
16 (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27020 del 18/10/2024).
Cass. n. 25485 del 12/10/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorson. 13595/2021 propost o da: Avv. Basile Massimo, nato a Scaletta Zanclea (ME) il 20.02.1943e residente in Messina, al Viale Regina Margherita n.23 (C.F.: BSL MSM 43B20I492A), in proprio e nella qualità di procuratore generale della dott.ssa Basile Barbara, nata ad Anversa (Belgio) il 15.12.1978e residente in Roma, alla Via deiCiancaleoni n. 45/B (C.F.: BSL BBR 78T55 Z103Z), per atto in notaio Federico Stame di Bologna del 13.03.2000 rep. n.43748, rappresentato e difeso, giusta procura s pe ciale a margine del ricorso, d a ll' A vv.

Nicola Siracusano (C.F.: SRCNCL 421405 H501H ; fax: 090/774842 ; pec: studiosiracusano@pec.giuffre.it); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Imposta registro – Rettifica valore complesso immobil iar e compravenduto Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 6569 / 20 20 emessa d a l la CTR Sicilia in data 23/11/2020e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta; FATTI DI CAUSA 1. Basile Barbara e Basile Massimo impugnavano un avviso di liquidazione per imposte di registro ed ipocatastali concernente il valore di vendita di un complesso immobiliare acquistato con atto pubblico del 7.6.2012, rettificato sulla base della comparazione con valori dell’OMI relativi ad immobili similari ricadenti nella medesima zona compravenduti nell’arco del triennio precedente.

2. La CTP di Messina accoglieva il ricorso, evidenziando che la documentazione fotografica prodotta dai contribuenti attestava un effettivo stato di quasi fatiscenza dei prospetti interni e di alcune porzioni del fabbricato.

3. Sull’impugnazione dell’Ufficio, la CTR della Sicilia accoglieva il gravame, affermando che nell’atto pubblico di compravendita non si faceva alcun riferimento alla situazione di fatiscenza degli immobili, che i contribuenti non avevano assolto all’onereprobatorio su di essi gravante di dimostrare il detto stato di fatiscenza, che la scrittura privata da essi prodotta, risalente a circa un anno prima l’atto di compravendita, dava atto della circostanza che alcune delle unità immobiliari erano concesse inlocazione a terzi, che la documentazione fotografica non era riferibile a tutte le 12 unità immobiliari e che nella perizia giurata del 28.5.2012 non era operata alcuna descrizione del complesso immobiliare compravenduto.

4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Basile Barbara e Basile Massimo sulla base di sei motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. Con nota del 29.9.2025, l’Avv. Nicola Siracusano, quale procuratore costituito di Massimo Basile, in proprio e nella qualità, ha prodotto in copia:

a) la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui all’art. 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, presentata dalla GREEN BUILDING s.r.l. (acquirente degli immobili e coobbligata solidale);

b) la quietanza di versamento in data 27 settembre 2023;

c) le ricevute di comunicazione di avvenuto ricevimento della domanda di definizione lite legge 197/2022;

d) l’attestazione di conformità. Tanto dedotto, ha chiesto che venisse. dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 51 dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR posto a carico della parte venditrice l’onere di provare lo stato degli immobili e, quindi, la congruità dei valori dichiarati nella vendita, esonerando l’Agenzia delle Entrate dall’onere di provarne la non congruità.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame di documentazione (quella fotografica attestante lo stato di degrado degli immobili) decisiva non specificamente contestata dall’Agenzia delle Entrate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115, secondo comma, c.p.c., in relazione agli artt. 112 e 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono dell’omessa motivazione su un punto decisivo, con riferimento agli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., non avendo la CTR adeguatamente esaminato la scrittura privata da essi redatta con un soggetto estraneo alla compravendita e la perizia giurata redatta il 28.5.2012.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR letto l’atto pubblico del 2012 in collegamento con la scrittura privata del 2011, nel qual caso sarebbe pervenuto alla conclusione che l’oggetto della vendita era costituito da unità immobiliari da demolire in quanto fatiscenti.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 20 dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che nell’atto pubblico del 2012 non vi era traccia dell’assunto che le unità compravendute fossero concesse in locazione a terzi.

6. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per averli la CTR condannati al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 10.000,00, senza ripartirli tra i gradi e le fasi dello stesso.

7. L’articolo 12-bis del d.l. n. 84/2025, introducendo una norma di interpretazione autentica, ha stabilito che il contenzioso pendente si considera estinto in via definitiva dopo aver versato la prima o unica rata della rottamazione. Con tale intervento normativo il legislatore ha di fatto avallato l’orientamento (non unanime) di questa Corte (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024) secondo cui, in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex legeesclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dimostrato che la coobbligata solidale ha versato, in data 27.9.2023, la prima (pari ad euro 9.115,00) delle tre rate nelle quali è stato suddiviso l’importo di euro 27.344 complessivamente dovuto. In tema di definizione agevolata ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, che rinvia all'art. 16 della l. n. 289 del 2002, il pagamento da parte del coobbligato solidale, incidendo sulla prestazione d'imposta, libera anche gli altri condebitori, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente e fatte salve le disposizioni del comma 5 del citato art. 16 (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27020 del 18/10/2024).

Alla luce delle considerazioni esposte, va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del12/10/2018). P.Q.M dichiara estinto il gi