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Ordinanza — n. 29304/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses main appeal on double-term violation but allows incidental appeal regarding tax assessment validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29304/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the main appeal regarding the 2010 and 2011 tax years while allowing the incidental appeal concerning the 2005 assessment. The main appellant argued that the tax authority violated procedural rules by doubling the assessment deadline, but the court found this irrelevant because the invoices were for objectively non-existent operations, which inherently required a criminal report. Consequently, the court quashed the lower court's decision on the incidental grounds and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972; Art. 67, d.P.R. 600/1973; Art. 163, d.P.R. 917/1986: The doubling of assessment deadlines does not apply to tax years where invoices were issued for objectively non-existent operations, as such operations necessitate a criminal report regardless of procedural timing.

Parole chiave

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double assessment deadline objectively non-existent operations criminal report requirement incidental appeal admissibility tax assessment validity procedural violation remand for new trial indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso principale, concernente gli anni d’imposta 2010 e 2011, EGS deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 21, settimo comma, del d.P.R.
Art. 67, d.P.R. 600/1973
633 (decreto IVA), nonché violazione del divieto di doppia imposizione di cui all’art. 67 del d.P.R.
Art. 163, d.P.R. 917/1986
600 e all’art. 163 del d.P.R.
Art. 1, comma 17, legge 228/2012
600 e all’art. 163 del d.P.R.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
art. 2697 cod. civ
600 e dell’art. 2697 cod. civ., concernente l’illegittimo utilizzo, da parte dell’Ufficio, del criterio di verosimiglianza ai fini accertativi, in assenza di qualsivoglia “fatto notorio” (id quod plerumque accidit).
art. 331 cod. proc. pen
57, terzo comma, del decreto IVA (nella versione applicabile ratione temporis), dell’art. 331 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16728 del 09/08/2016
128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati» (Cass. n. 16728 del 09/08/2016;
Cass. n. 22337 del 13/09/2018
Cass. n. 22337 del 13/09/2018; Cass.
Cass. n. 11620 del 14/05/2018
22337 del 13/09/2018; Cass. n. 11620 del 14/05/2018; Cass.
Cass. n. 26037 del 16/12/2016
11620 del 14/05/2018; Cass. n. 26037 del 16/12/2016; Cass.
Cass. n. 11171 del 30/05/2016
26037 del 16/12/2016; Cass. n. 11171 del 30/05/2016; Cass.
Cass. n. 22587 del 11/12/2012
11171 del 30/05/2016; Cass. n. 22587 del 11/12/2012).
Corte cost. n. 247 del 2011
Cass. n. 10483 del 03/05/2018
600 del 1973, non può trovare applicazione anche per l'IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali» (Cass. n. 10483 del 03/05/2018; conf.
Cass. n. 14204 del 24/05/2019
Cass. n. 14204 del 24/05/2019; Cass.
Cass. n. 10973 del 18/04/2019
14204 del 24/05/2019; Cass. n. 10973 del 18/04/2019; Cass.
Cass. n. 2862 del 31/01/2019
Cass. n. 28713 del 09/11/2018
2862 del 31/01/2019; Cass. n. 28713 del 09/11/2018).
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Testo completo

025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29573/2017 R.G. proposto da EURO GROUP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, domiciliata in MILANO, VIA FILIPPO CORRIDONI 11 (domicilio digitale), rappresentata e difesa dall'avvocato PERONACE ASA (PRNSAA70D17H501R) -ricorrente- -controricorrente incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- -ricorrente incidentale- e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE II MILANO -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 7161/12/16 depositata il 20/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 7161/12/16 del 20/12/2016 , la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello principale dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nonché l’appello incidentale di Euro Group Service Società Cooperativa in liquidazione (di seguito EGS) avverso la sentenza n. 7315/29/15 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso della società contribuente nei confronti di tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2005, 2010 e 2011. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’emissione, da parte di EGS, di fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti nei confronti di Gea - Gestioni Europa Appalti Società Cooperativa (di seguito GEA). 1.2.La CTR rigettava gli appelli proposti da entrambe le parti evidenziando che:

a) l’avviso di accertamento relativo all’anno 2005 era nullo per violazione della disciplina sul raddoppio dei termini, anche in ragione del fatto che la denuncia penale veniva inviata solo a seguito della contestazione da parte della società;

b) quanto agli anni d’imposta 2010 e 2011, l’operato dell’Ufficio era corretto, in quanto «le fatture si riferi[va]no effettivamente ad operazioni ritenute inesistenti e quindi di nessun fondamento [erano] le eccezioni sollevate dalla società ricorrente secondo cui vi [sarebbe stata] una doppia imposizione»;

c) anche nel corso del giudizio di appello il ricorrente non aveva «in alcun modo dimostrato l’esistenza delle operazioni indicate in fattura». 2.EGS impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.AE resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso principale, concernente gli anni d’imposta 2010 e 2011, EGS deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 21, settimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), nonché violazione del divieto di doppia imposizione di cui all’art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all’art. 163 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), per avere la CTR erroneamente ritenuto l’insussistenza di una doppia imposizione. 1.1.Il motivo è infondato. 1.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il cedente che abbia emesso fattura per un'operazione inesistente ha diritto al rimborso dell'imposta versata quando sia eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale, come accade qualora l'Amministrazione finanziaria abbia disconosciuto, con provvedimento divenuto definitivo, il diritto alla detrazione del destinatario e quest'ultimo abbia corrisposto al fisco l'intero importo indebitamente detratto, maggiorato delle sanzioni (Cass. n. 7080 del 12/03/2020; si vedano, altresì, tra le tante, Cass. n. 27637 del 12/10/2021;

Cass. n. 26515 del 30/09/2021). 1.3.Nel caso di specie, pertanto, legittimamente l’Amministrazione finanziaria ha chiesto il pagamento dell’IVA indicata in fattura al cedente, atteso che non è stata fornita la prova del versamento dell’imposta da parte del cessionario, non essendo sufficiente la semplice notifica dell’atto di accertamento nei confronti di GEA. 1.4.Né vale richiamare il principio del divieto di doppia imposizione, posto che lo stesso riguarda il medesimo soggetto e non già soggetti differenti (Cass. n. 27625 del 30/10/2018;

Cass. n. 18917 del 24/09/2015; Cass. n. 16819 del 20/06/2008). Peraltro, anche i presupposti impositivi sono diversi: per GEA il recupero origina da costi indebitamente dedotti, mentre per EGS dagli indebiti profitti conseguiti. 2.Con il secondo motivo di ricorso principale si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia sull’eccepita violazione degli artt. 39 e 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 2697 cod. civ., concernente l’illegittimo utilizzo, da parte dell’Ufficio, del criterio di verosimiglianza ai fini accertativi, in assenza di qualsivoglia “fatto notorio” (id quod plerumque accidit). 2.1.Il motivo è infondato. 2.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza» (Cass. n. 25710 del 26/09/2024; conf.

Cass. n. 2953 del 06/02/2025). 2.3.Nel caso di specie, la CTR, confermando l’accertamento impugnato, ha rigettato, sia pure implicitamente, il rilievo formulato dalla società contribuente, attinente alla validità delle presunzioni poste alla base dell’atto impositivo; detto rilievo è, dunque, all’evidenza incompatibile con la decisione assunta. 3.Con il terzo motivo di ricorso principale si chiede la conferma della decisione impugnata con riferimento all’anno d’imposta 2005, argomentandosi sull’inapplicabilità del cd. raddoppio dei termini quadriennali previsti dall’art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 per la legittimità dell’accertamento. 3.1.Con l’unico motivo di ricorso incidentale AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 57, terzo comma, del decreto IVA (nella versione applicabile ratione temporis), dell’art. 331 cod. proc. pen. e dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, per avere la CTR erroneamente dichiarato la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’accertamento relativo all’anno d’imposta 2005. 4.I due motivi riguardando la medesima questione e possono essere congiuntamente esaminati.

Il motivo di ricorso incidentale è fondato nei limiti di quanto subito si dirà, mente il terzo motivo di ricorso principale è inammissibile. 4.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati» (Cass. n. 16728 del 09/08/2016;

Cass. n. 22337 del 13/09/2018; Cass. n. 11620 del 14/05/2018; Cass. n. 26037 del 16/12/2016; Cass. n. 11171 del 30/05/2016; Cass. n. 22587 del 11/12/2012). 4.2.Il superiore indirizzo giurisprudenziale, ormai consolidato, ha ampiamente tenuto conto di Corte cost. n. 247 del 2011 (richiamata anche da AE); ha, pertanto, errato la CTR nel ritenere l’illegittimità del raddoppio dei termini, posto che l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti implica di per sé la sussistenza degli estremi per la presentazione di una denuncia penale, non avendo alcun rilievo la circostanza che la denuncia non sia stata effettivamente presentata o presentata dopo la scadenza dei termini ordinari di accertamento, né la circostanza che il reato fosse prescritto (questione, quest’ultima, la cui valutazione spetta esclusivamente al giudice penale). 4.3.Peraltro, «il cd. "raddoppio dei termini", previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione anche per l'IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali» (Cass. n. 10483 del 03/05/2018; conf.

Cass. n. 14204 del 24/05/2019; Cass. n. 10973 del 18/04/2019; Cass. 2862 del 31/01/2019; Cass. n. 28713 del 09/11/2018). 4.4.Ne consegue che il motivo di ricorso incidentale è fondato salvo che per quanto riguarda l’IRAP, come osservato in via subordinata anche dalla ricorrente. Peraltro, il motivo di ricorso principale dalla stessa proposto è inammissibile, essendo risultata la stessa integralmente vincitrice in appello con riferimento all’anno d’imposta 2005. 5.In conclusione, va accolto, nei termini di cui si è detto, il motivo di ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento. 5.1.Poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M La Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiar