Cassation court dismisses tax appeal claiming invalid service of notice due to missing door posting requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal challenging the validity of a tax collection notice. The taxpayer argued that the notice was invalid because the required door posting was not performed, while the tax authorities maintained that service via registered mail to a municipal office cured any defects. The court ruled that receiving the registered letter with notice of deposit at the municipal office legally validates the notification, rendering the missing door posting irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 140 c.p.c.; Art. 26 D.P.R. n. 602/1973; Art. 60 D.P.R. n. 600/1973: Service of a tax notice via registered mail to a municipal office, even without door posting, is valid if the recipient receives the letter containing the deposit notice, thereby curing any formal defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ul ricorso iscritto al n. 12924/2018 R.G. proposto da AVV. DI NAPOLI NICOLA, difensore di sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c. (domicilio digitale: nicoladinapoli@ordineavvocatiroma.org) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER), in persona del Presidente pro tempore, entrambe domiciliate in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale sono rappresentate e difese ope legis -resistenti- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 6545/17 depositata il 14 novembre 2017 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA L’avv.
Nicola Di Napoli impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma l’avviso notificatogli perconto della Direzione Provinciale I di Roma dell’Agenzia delle Entrate da Equitalia Sud s.p.a., poi incorporata da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., recante l’intimazione di pagamento della complessiva somma di 4.214,29 euro per tributi vari (IRPEF e relative addizionali, IRAP e IVA), interessi e sanzioni. A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto notificazione della cartella esattoriale presupposta.
Il giudice adìto, pronunciando nel contraddittorio dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, respingeva il ricorso del contribuente. La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio, che con sentenza n. 6545/2017 del 14 novembre 2017 rigettava l’appello della parte privata. A sostegno della decisione assunta il collegio regionale osservava che la prodromica cartella di pagamento era stata regolarmente notificata al contribuente secondo la procedura di cui agli artt. 140 c.p.c., 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Contro questa sentenza il Di Napoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER), quest’ultima nella veste di successore «ex lege» di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., si sono limitate a depositare un unico atto di costituzione, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 140 c.p.c., nonché dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012. 1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere che la notificazione della prodromica cartella di pagamento fosse stata regolarmente eseguita secondo la procedura di cui agli artt. 140 c.p.c., 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973. Dalla stessa motivazione dell’impugnata sentenza emergerebbe, infatti, che nel caso in esame non era stato osservato uno degli adempimenti da ritenersi necessari ai fini del perfezionamento della detta procedura notificatoria, e in particolare quello consistente nell’affissione alla porta dell’abitazione del destinatario irreperibile dell’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale. 1.2 Il motivo è infondato. 1.3 Effettivamente nella gravata decisione i giudici regionali non hanno espressamente dato conto di aver verificato se nella relata di notifica della cartella presupposta fosse stato attestato l’adempimento della formalità di cui si discute. 1.4 Alle pagg. 2-3 della sentenza si legge che la notificazione era stata «regolarmente eseguita... mediante deposito nella casa comunale del Comune di Roma in data 4/10/2010, previa constatata assenza del destinatario all’indirizzo di Via Santa Marina Salinana ( recte :
Salina - n.d.r.) n. 22 in Roma, e successiva spedizione della raccomandata, contenente l’avviso dell’avvenuto deposito, allo stesso indirizzo, dove, in data 7/10/2010, veniva ritirato da un addetto alla casa, come attestato dall’incaricato dell’Ufficio postale alla distribuzione». 1.5 Fermo quanto precede, occorre tener presente che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è valida anche in mancanza della formalità dell’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione del destinatario, purché vi sia stata la ricezione della lettera raccomandata con la quale viene data notizia dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale.
Tale ricezione determina, infatti, la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi degli artt. 156, ultimo comma, e 160 c.p.c., poichè consente al destinatario di avere effettiva e completa conoscenza dell’atto a lui indirizzato (cfr. Cass. n. 13930/2025, Cass. n. 265/2019, 19522/2016, Cass. n. 11713/2011). 1.6 Nel caso in esame, sulla scorta di quanto accertato in punto di fatto dalla CTR con valutazione di merito non sindacabile nell’odierna sede processuale, la raccomandata informativa in questione era stata regolarmente ricevuta il 7 ottobre 2010 da persona addetta alla casa del Di Napoli. 1.7 Per effetto di ciò, l’eventuale vizio della notifica derivante dalla mancata affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione del destinatario sarebbe comunque rimasto sanato.
2. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.
3. Nulla va statuito in ordine alle spese di legittimità, non avendo l’Agenzia delle Entrate e l’ADER svolto attività difensiva in questa sede.
4. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera