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Ordinanza — n. 29278/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses nullity claim for missing partners, remands case to lower court for retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29278/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appellant's claim that the tax assessment was null due to the absence of necessary co-litigants. While the lower appellate court had declared the act void for lack of participation by all partners, the Supreme Court found the procedural defect curable through a retrial rather than nullity. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded to the first-instance tribunal for a new hearing with full participation.

Regesto Legislator

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Art. 383, comma 3, c.p.c.; D.Lgs. n. 546/1992, art. 62, comma 2: When a tax proceeding is void due to the absence of necessary co-litigants, the remedy is remittal for retrial with integration of the contradictory process, rather than declaratory nullity, provided the parties are fully aware of the act and defenses.

Parole chiave

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tax assessment nullity missing co-litigants principle of contradiction remittal for retrial solidary liability partners tax appeal procedure Corte di Cassazione assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 383, comma 3, c.p.c.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2
art. 102 c.p
c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c.
art. 2313 c.c
c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2313 c.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7763/2018
Cass. n. 7763/2018; id., ex plurimis , Cass.
Cass. n. 1145/2021
7763/2018; id., ex plurimis , Cass. n. 1145/2021, Cass.
Cass. n. 24800/2020
1145/2021, Cass. n. 24800/2020, Cass.
Cass. n. 6876/2016
24800/2020, Cass. n. 6876/2016, Cass.
Cass. n. 9732/2015
6876/2016, Cass. n. 9732/2015).
Sez. Un. n. 14815/2008
Sez. Un. n. 14815/2008; conformi, ex multis, Cass.
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Testo completo

ul ricorso iscritto al n. 27634/2022 R.G. proposto da EVANGELISTI GIORGIO, IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI SOCIO ACCOMANDANTE DELLA MOTORSHOP S.A.S., elettivamente domiciliato in Roma alla via degli Scipioni n. 268/A presso lo studio dell’avv. Francesco Capozzi, dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 1659/22 depositata l’11 aprile 2022 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA La Direzione Provinciale III di Roma dell’Agenzia delle Entrate notificava a Giorgio Evangelisti, socio accomandante della Motorshop s.a.s. di Leandro Evangelisti (d’ora in poi, breviter , Motorshop), un avviso di accertamento emesso a carico della prefata società -esercente attività di manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori, nonchè di vendita di ricambi-, mediante il quale erano stati rideterminati il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dalla stessa prodotti nell’anno 2015; il tutto con le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRAP e dell’IVA e l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie collegate.

Il contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma, la quale, riconosciuta la legittimazione processuale attiva del ricorrente e ritenuta la fondatezza delle sue ragioni, annullava l’atto impositivo. La pronuncia di primo grado veniva successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio, che con sentenza n. 1659/22 dell’11 aprile 2022, in accoglimento dell’appello erariale, rigettava l’originario ricorso della parte privata. A fondamento della decisione adottata, per quanto qui interessa, il collegio regionale osservava che: - andava anzitutto ribadita la legittimazione processuale attiva dell’Evangelisti, nella sua qualità di «diretto destinatario dell’atto impositivo in discorso» ; - contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici, doveva escludersi che l’avviso di accertamento fosse nullo per difetto di motivazione, essendo in esso riprodotto il contenuto essenziale del prodromico processo verbale di constatazione richiamato «per relationem»; - l’Ufficio aveva compiutamente illustrato i criteri utilizzati per la ricostruzione dei maggiori ricavi imputati alla società; - risultava «infondata la pretesa del contribuente di limitare l’importo richiesto allo stesso nei limiti della sua quota», stante la «responsabilità solidale» su di lui «incombe (nte) in ragione della sua partecipazione alla società Motorshop, nei cui confronti... l’avviso di accertamento e(ra)divenuto definitivo».

Contro questa sentenza l’Evangelisti, inproprio e nella qualità di socio accomandante della società Motorshop s.a.s. , ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

4) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992. 1.1 Si sostiene che l’intero processo e la qui impugnata sentenza risulterebbero affetti da nullità a causa della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Motorshop e del socio accomandatario Leandro Evangelisti, da considerarsi litisconsorti necessari.

2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2313 c.c.. 2.1 Si censura la gravata decisione per aver erroneamente affermato la responsabilità solidale del socio accomandante per le obbligazioni tributarie facenti capo alla società in accomandita semplice, in palese inosservanza della citata norma sostanziale, la quale espressamente limita detta responsabilità alla quota conferita.

3. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame del secondo. 3.1 Per costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dei loro soci -alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi-comporta che il ricorso tributario avanzato, anche contro un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri, salvo il caso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti. 3.2 Tanto la società quanto i soci devono, quindi, necessariamente partecipare allo stesso procedimento, con la conseguenza che il ricorso proposto da alcuni soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.

Lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza il coinvolgimento di tutti i litisconsorti necessari risulta affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio (cfr. Cass. Sez. Un. n. 14815/2008; conformi, ex multis, Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 35187/2022). 3.3 Ciò premesso, va osservato che la presente controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con il quale sono stati rideterminati il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari prodotti dalla Motorshop s.a.s. nell’anno d’imposta 2015. 3.4 In applicazione dei suenunciati princìpi di diritto, il giudizio avrebbe, dunque, dovuto svolgersi con la partecipazione della società e del socio accomandatario Leandro Evangelisti. 3.5 Poiché, tuttavia, il contraddittorio non è stato integrato nei confronti dei suddetti litisconsorti necessari, va dichiarata la nullità dell’intero procedimento e disposta la cassazione della sentenza impugnata, interamente sostitutiva di quella di primo grado (cfr.

Cass. n. 16444/2024). 3.6 Deve, peraltro, escludersi che nella presente fattispecie possa venire in rilievo il seguente principio di diritto, invocato dalla controricorrente Agenzia delle Entrate: «Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a ”causa petendi“ dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.

In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo, evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio» (cfr. Cass. n. 7763/2018; id., ex plurimis , Cass. n. 1145/2021, Cass. n. 24800/2020, Cass. n. 6876/2016, Cass. n. 9732/2015). 3.7 Invero, l’applicazione della surriferita «regula iuris»consente di evitare la cassazione con rinvio dell’impugnata sentenza, «altrimenti necessaria», nella sola ipotesi in cui sia possibile addivenire davanti a questa Corte alla riunione dei procedimenti svoltisi separatamente nei gradi di merito, nella constatata sussistenza delle condizioni sopra esplicitate (identità oggettiva dei singoli ricorsi quanto a «causa petendi»; simultanea proposizione degli stessi; identità di difese; simultanea trattazione dei processi innanzi a entrambi i giudici di merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici). 3.8 La descritta situazione non ricorre, tuttavia, nel caso in esame, onde non può che provvedersi nei termini di cui al precedente sottoparagrafo 3.5.

4. Essendosi al cospetto di una nullità del processo per la quale il collegio d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al giudice di prime cure, la causa va rinviata, ai sensi degli artt. 383, comma 3, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, perché provveda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi. 4.1 Il giudice del rinvio pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudiz