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Ordinanza — n. 29270/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows Tax Agency's appeal, ruling society members cannot amend tax returns for environmental benefits the company never claimed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29270/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Tax Agency successfully appealed the Regional Tax Commission's decision, which had ruled in favor of the company's shareholders. The court found that while tax declarations can be amended for environmental benefits due to past legal uncertainty, this right belongs exclusively to the company itself. Since the company never exercised this option to reduce its taxable income, the shareholders lacked the legal standing to amend their individual returns based on the company's potential claim.

Regesto Legislator

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Art. 6 l. n. 388 del 2000; Art. 5 t.u.i.r.: In cases of environmental investment benefits under Law 388/2000, if the company of persons fails to request the benefit, shareholders cannot subsequently amend their tax returns to claim it, as the right to amend belongs solely to the company.

Parole chiave

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Tremonti Ambiente emendabilità dichiarazione società di persone reddito per trasparenza legittimazione attiva agevolazione ambientale variazione dichiarazione inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 l. n. 388 del 2000
non ha mai fatto valere, nei confronti dell’Amministrazione, l’agevolazione ad essa, e ad essa soltanto, quale titolare di reddito di impresa, derivante dall’art. 6 l. n. 388 del 2000.
Art. 5 t.u.i.r.
388/2000 ( Tremonti Ambiente), qualora la società di persone non abbia chiesto di usufruire dei benefici previsti per l’investimento ambientale effettuato, va esclusa l’emendabilità , ad opera dei soci, della dichiarazione dei redditi loro imputati ex art. 5 t.u.i.r.
Art. 19 D.M. 5 luglio 2012
Conseguentemente, in relazione agli anni di imposta rilevanti (2010 e 2011), il reddito della società, per inerzia della stessa, non è mai stato interessato da alcun ridimensionamento, neppure attraverso l’emenda della dichiarazione dopo l’emanazione dell’art. 19 d.m. 5 luglio 2012.
Art. 384 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21/06/2025, n. 16624
Tremonti ambientale, in ragione delle incertezze che ne hanno segnato l’applicazione (ex multis, Cass. 21/06/2025, n. 16624).
Cass. 15/05/2023, n. 13268
Cass. 15/05/2023, n. 13268, non massimata).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29766/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro NISTRI CARLO ALBERTO, CAVICCHI PIERO ANTONIO, CAVICCHI SUSANNA, NISTRI ALBERTO e NISTRI ILARIA, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Giuseppe Fantappiè e dall’Avv. Paolo Panariti, elettivamente domiciliati in Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo studio del secondo; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Toscana, n. 359/07/2019, depositata in data 28 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’8 ottobre 2025 dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Oggetto Agevolazione Tremonti Ambiente - Dichiarazione integrativa presentata solo dai soci -Ammissibilità - Esclusione Rilevato che:

1. La società FURPILE s.a.s. acquistava, negli anni 2010 e 2011, un impianto fotovoltaico, ottenendo la tariffa incentivante prevista dal D.M. 19 febbraio 2007, ma non usufruendo anche della agevolazione prevista dalla legge Tremonti Ambiente, stante l’incertezza interpretativa circa la possibilità del cumulo tra i due benefici. Dopo l’intervento normativo chiarificatore di cui al D.M. 5 luglio 2012, art. 19, i soci della detta compagine societaria procedevano ad inoltrare una dichiarazione integrativa del modello Unico 2013 (riferita all’anno di imposta 2012), individuando la quota di reddito che avrebbero dovuto sottrarre a tassazione nel 2010 e nel 2011, e riportando, quindi, a credito tale componente nel 2012. L’Ufficio, ritenendo non corretto l’operato dei soci, notificava agli stessi cinque cartelle di pagamento. I soci impugnavano le cartelle innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Prato, che accoglieva, previa riunione, i ricorsi.

2. L’Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado deducendo ne l’erroneità , in particolare per la mancata rettifica, da parte della società, della propria dichiarazione dei redditi. La Commissione tributaria regionale della Toscana rigettavail gravame evidenziando che :

a) la società aveva corretto i bilanci degli anni 2010 e 2011, rappresentando l’investimento ambientale effettuato, ed aveva comunicato la relativa rettifica al Ministero dello Sviluppo Economico; b)i soci avevano proceduto ad un’autoliquidazione rettificativa, provvedendo all’invio di una dichiarazione integrativa, in conformità con la circolare ADE n. 31/2013;

c) l’incertezza normativa in tema di cumulo delle agevolazioni era paragonabile ad un ‘errore contabile’ emendabile con la dichiarazione integrativa.

3. Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato ad un motivo. I contribuenti resist ono con controricorso. È stata fissata l’adunanza camerale per l’8 ottobre 2025. I controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. Considerato che:

1. Con il primo (ed unico) motivo di ricorso l ’ Agenzia delle entrate deduce la « violazione / falsa applicazione dell’art. 6, commi da 13 a 19, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, preso nel testo anteriore all’abrogazione disposta dal D.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134, in combinato disposto con l’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, preso nel testo anteriore alla modifica apportata dal D.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con mod. in L. 1° dicembre 2016, n. 225, nonché con l’art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in relazione all’art. 360, I comma, n. 3), c.p.c.».

Dopo aver tratteggiato i termini fattuali della vicenda, l’Agenzia ribadisce l’intervenuta decadenza dei contribuenti dai benefici fiscali e l’erronea affermazione, da parte della CTR, di un principio generale di libera emendabilità delle dichiarazioni fiscali; di contro, dal complesso normativo in scrutinio (commi 13 e ss. dell’art. 6 della L. 388/2000) sembra ricavarsi un onere, in capo al contribuente, di manifestare la volontà di accedere al beneficio de quo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui l’investimento ambientale è effettuato.

Sotto altro profilo, evidenzia che, pur volendo ammettere la possibilità di una dichiarazione integrativa, la stessa dovrebbe essere relativa all’anno di imposta in cui è venuto ad esistenza il presupposto dell’agevolazione (nella specie 2010 e 2011), non già ad un anno successivo (nella specie, 2012). Infine, sottolinea che la società non aveva presentato alcuna dichiarazione in rettifica dei propri redditi degli anni 2010 e 2011, essendosi limitata a rettificare i bilanci di esercizio dei detti anni ed a presentare la richiesta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. 2.Il motivo, ammissibile in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dai controricorrenti, non mira affatto ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito,è fondato. 2.1.

In linea di principio, la giurisprudenza di legittimità reputa applicabile il principio dell’emendabilità successiva della dichiarazione per il riconoscimento delle agevolazioni di cui alla cd. Tremonti ambientale, in ragione delle incertezze che ne hanno segnato l’applicazione (ex multis, Cass. 21/06/2025, n. 16624). 2.2. A fronte di quanto precede, tuttavia, la particolarità del caso oggetto dell’odierno giudizio consiste in ciò che, pacificamente, la società Furpile s.a.s. non ha mai fatto valere, nei confronti dell’Amministrazione, l’agevolazione ad essa, e ad essa soltanto, quale titolare di reddito di impresa, derivante dall’art. 6 l. n. 388 del 2000.

Ciò equivale a dire che la società, nonostante l’appianamento delle difficoltà interpretative valutate dalla giurisprudenza per ritenere applicabile il principio di emendabilità della dichiarazione, non ha esercitato l’opzione accordatale dalla novella, attraverso una pur successiva variazione in diminuzione della base imponibile. Conseguentemente, in relazione agli anni di imposta rilevanti (2010 e 2011), il reddito della società, per inerzia della stessa, non è mai stato interessato da alcun ridimensionamento, neppure attraverso l’emenda della dichiarazione dopo l’emanazione dell’art. 19 d.m. 5 luglio 2012.

Esso, dunque, ha seguitato ad essere quello esposto nelle corrispondenti dichiarazioni, per l’effetto cristallizzatesi, costituendo fondamento e matrice del reddito imputabile per trasparenza (poiché all’epoca la società era eretta nella forma di una società di persone) ai soci. 2.3. Né può sostenersi l’emendabilità della dichiarazione direttamente ad opera di questi ultimi, ostandovi il rilievo dirimente che titolare del diritto all’agevolazione era unicamente la società, alla quale soltanto, quindi, perteneva la facoltà, non esercitata, di emenda: rispetto ai soci – rimasti immutati, come detto, il reddito sociale e a cascata il reddito per trasparenza – non è mai venuto neppure ad emersione, né in fatto né in diritto, un errore dichiarativo, con conseguente esclusione in radice della legittimazione dei medesimi all’emenda delle loro singole dichiarazioni (conf.

Cass. 15/05/2023, n. 13268, non massimata). Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: in tema di agevolazioni previste dalla legge n. 388/2000 ( Tremonti Ambiente), qualora la società di persone non abbia chiesto di usufruire dei benefici previsti per l’investimento ambientale effettuato, va esclusa l’emendabilità , ad opera dei soci, della dichiarazione dei redditi loro imputati ex art. 5 t.u.i.r. , ostandovi il rilievo dirimente che titolare del diritto all’agevolazione è unicamente la società .

3. Il ricorso va, in definitiva, accoltoe, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito,ex art.384 cod. proc. civ., con il rigetto de gli originari ricors i dei contribuenti. La novità della questione giuridica trattata giustifica la compensazione delle spese sia dei gradi di merito sia del presente giudizio tra le parti. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigettagli originari ricorsi dei contribuent i . Compensa