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Ordinanza — n. 29256/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax court ruling on litigation costs compensation due to lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29256/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a second-instance tax court decision that had ordered the compensation of litigation costs. The appellant argued that the lower court's reasoning was illogical and failed to explicitly state the grave and exceptional reasons required by law for such compensation. The court held that the lower court's reliance on vague concepts like 'simplicity of the matter' constituted a violation of law because it did not properly address the statutory requirements for cost compensation.

Regesto Legislator

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Art. 15 d.lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 360 c.p.c.: In tax proceedings, the compensation of litigation costs is permitted only upon reciprocal defeat or upon the explicit motivation of grave and exceptional reasons; a decision based on vague or illogical grounds violates the law and must be quashed.

Parole chiave

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litigation costs compensation tax court procedure grave exceptional reasons violation of law quashing of judgment spese amministrative tassa di compensazione rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, Civil Procedure Code
– Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 15, paragraph 2, D.Lgs. 31 December 1992, no. 546
Art. 9, paragraph 1, letter f, D.Lgs. no. 156 of 2015
15, commi 1 e 2, cit., come modificato dall'art. 9, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Cassation, 15 April 2025, no. 9878
Cassation, 8 April 2024, no. 9312
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 911/2024 R.G. proposto da Aprea Mariarosaria (PRAMRS55P57C129X) , rappresentata e difes a dall’avvocato Francesco Gargiulo ( GRGFNC81E30C129C ; avv.francescogargiulo@pec.it); –ricorrente – contro Comune di Castellammare di Stabia (82000270635), in persona del suo legale rappresentante p.t.; –intimato – avverso la sentenza n. 3565/2023, depositata il 5 giugno 2023, della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025, dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto. FATTI DI CAUSA 1. –Aprea Mariarosaria ricorre per la cassazione della sentenza n. 3565/2023, depositata il 5 giugno 2023, con la quale la Corte di Misure cautelari tributi Spese giudiziali giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, così confermando la decisione di prime cure che – seppur accogliendo l’impugnazione di una comunicazione preventiva di fermo amministrativo a ragione dell’omessa notifica dell’atto presupposto (un avviso di accertamento TARI, anno 2015) – aveva disposto la compensazione delle spese processuali «Attese le ragioni della pronuncia».

Il giudice del gravame ha considerato che – seppur « la laconica motivazione della sentenza di primo grado sul punto delle spese di giudizio» non consentiva di cogliere le ragioni della disposta compensazione, e ciò non di meno, – la statuizione di primo grado doveva essere confermata attesa «la parvità della materia e, soprattutto, la mancata costituzione del Comune che, in assenza di contestazione, ha reso di facile soluzione la controversia». Il Comune di Castellammare di Stabia non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

– Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, agli artt. 91 e 92112, 132, 366, commi 1 e 2, cod. proc. civ., ed agli artt. 24 e 111 Cost., deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame – nel confermare la compensazione delle spese processuali (già) disposte nel primo grado di giudizio – aveva pronunciato non solo in termini apodittici ed incomprensibili, dunque con motivazione apparente, ma anche sulla base di ragioni illogiche che ex se non potevano integrare le legittimegravi ed eccezionali ragioni di c ompensazione. 2.

–Il ricorso è fondato, e va accolto. 2.1 –Il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 15, comma 2, (ratione temporis) dispone(va) che « Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.». In più occasioni la Corte ha, pertanto, statuito che, n el processo tributario, la compensazione delle spese processuali, exart. 15, commi 1 e 2, cit., come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità(v. ex plurimis , e da ultimo, Cass., 15 aprile 2025, n. 9878;

Cass., 8 aprile 2024, n. 9312). 2.2 –Nella fattispecie, le sopra riportate ragioni rendono evidente che il potere di compensare le spese giudiziali è stato esercitato sulla base di profili della lite contestata («la parvità della materia e, soprattutto, la mancata costituzione del Comune che, in assenza di contestazione, ha reso di facile soluzione la controversia») che – in disparte la stess a indeterminatezza del concetto di parvità - involgevano, piuttosto, la dosimetria delle spese da liquidare, spese suscettibili di determinazione, ed anche di conseguenti riduzioni, secondo le specifiche disposizioni di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 1 (come modificato, da ultimo, dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, art. 2).

Tanto la cd. parvità, quanto la stessa agevolezza definitoria della lite, incidevano (così) sul quantum dei compensi da liquidare, con ciò senza elidere la soccombenza dell’Ente impositore –secondo principio di causalità - né attingere un profilo litigioso suscettibile di essere ricondotto a grave ragione di compensazione. 3. –Trattandosi di pronuncia che ha fatto malgoverno – piuttosto che delle tariffe di riferimento della liquidazione delle spese giudiziali – dei presupposti legali del potere di compensazione, l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della disciplina delle spese processuali attenendosi al principio di diritto sopra esposto.

P.Q.M La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa co