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Decreto — n. 29254/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29254/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29254/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13308/2022 R.G. proposto da: FILIPPI OSCAR rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONELLI SAVERIO -ricorrente- contro CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD rappresentato e difeso dall’avvocato GUZZO ARCANGELO -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, REGIONE LAZIO - TRIBUTI TASSA AUTOMOBILISTICA, REGIONE LAZIO - TRIBUTI TASSA AUTOMOBILISTICA, -intimati- AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Numero registro generale 13308/2022 Numero sezionale 3545/2025 Numero di raccolta generale 29254/2025 Data pubblicazione 05/11/2025 -resistente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n.5016/2021 depositata il 09/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29254/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 13308/2022 R.G. proposto da: FILIPPI OSCAR rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONELLI SAVERIO -ricorrente- contro CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD rappresentato e difeso dall’avvocato GUZZO ARCANGELO -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, REGIONE LAZIO - TRIBUTI TASSA AUTOMOBILISTICA, REGIONE LAZIO - TRIBUTI TASSA AUTOMOBILISTICA, -intimati- AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Numero registro generale 13308/2022 Numero sezionale 3545/2025 Numero di raccolta generale 29254/2025 Data pubblicazione 05/11/2025 -resistente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n.5016/2021 depositata il 09/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di difesa tassazione delle spese anticipo delle spese condono delle spese procedurali spese di sostentamento spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13308/2022 R.G. proposto da: FILIPPI OSCAR rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONELLI SAVERIO -ricorrente- contro CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD rappresentato e difeso dall’avvocato GUZZO ARCANGELO -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, REGIONE LAZIO - TRIBUTI TASSA AUTOMOBILISTICA, REGIONE LAZIO - TRIBUTI TASSA AUTOMOBILISTICA, -intimati- AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Numero registro generale 13308/2022 Numero sezionale 3545/2025 Numero di raccolta generale 29254/2025 Data pubblicazione 05/11/2025 -resistente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n.5016/2021 depositata il 09/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Consorzio delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; in favore dell’amministrazione in euro 2.400,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 03/11/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 13308/2022 Numero sezionale 3545/2025 Numero di raccolta generale 29254/2025 Data pubblicazione 05/11/2025