Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on proposed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within 40 days of the proposed judgment. The appellant, Callipo Sport S.R.L., remained silent while the opposing party, Comune di Vibo Valentia, argued for the dismissal based on procedural inaction. The court ruled that this silence constituted a formal waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant for forty days after the proposal of judgment constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18061/2022 R.G. proposto da: CALLIPO SPORT S.R.L. rappresentato e difeso dall’avvocato IZZO FRANCESCO -ricorrente- contro COMUNE DI VIBO VALENTIA rappresentato e difeso dall’avvocato VECCHIO VITTORIO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CALABRIA n.325/2022 depositata il 24/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 18061/2022 Numero sezionale 3540/2025 Numero di raccolta generale 29242/2025 Data pubblicazione 05/11/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/11/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 18061/2022 Numero sezionale 3540/2025 Numero di raccolta generale 29242/2025 Data pubblicazione 05/11/2025