Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 29241/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29241/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29241/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3945/2023 R.G. proposto da : ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - SERVIZIO FRONTESPIZIO DIGITALE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE DI ROMAe INDINO GIUSEPPE ANTONIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Puglia SEZ.DIST. Lecce n.2333 /23 /2022 depositata il 02/09/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione. Visto il deposito della nota della Agenzia delle Entrate da cui risulta che il contribuente ha definito la pretesa riguardante l’intimazione di pagamento con adesione alla definizione della lite ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 29241/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - SERVIZIO FRONTESPIZIO DIGITALE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE DI ROMAe INDINO GIUSEPPE ANTONIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Puglia SEZ.DIST. Lecce n.2333 /23 /2022 depositata il 02/09/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione. Visto il deposito della nota della Agenzia delle Entrate da cui risulta che il contribuente ha definito la pretesa riguardante l’intimazione di pagamento con adesione alla definizione della lite ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3945/2023 R.G. proposto da : ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - SERVIZIO FRONTESPIZIO DIGITALE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE DI ROMAe INDINO GIUSEPPE ANTONIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Puglia SEZ.DIST. Lecce n.2333 /23 /2022 depositata il 02/09/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione. Visto il deposito della nota della Agenzia delle Entrate da cui risulta che il contribuente ha definito la pretesa riguardante l’intimazione di pagamento con adesione alla definizione della lite ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 04/11/2025 LaPresidente