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Ordinanza — n. 29229/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as parties reached a settlement agreement ending the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29229/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation extinguished because the parties reached a settlement agreement compensating each other's costs. Although the tax agency had appealed a lower court decision regarding a payment order, the agreement effectively resolved the controversy. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute no longer existed, terminating the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 68 d.lgs. 546/1992; Art. 164 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement resolving the dispute, the subject matter of the litigation ceases to exist, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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tax dispute settlement cessation of litigation compensated costs extinction of proceedings administrative tax appeal desistenza dall'azione allegazioni insufficientemente motivate revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 68 d.lgs. 546/1992
L’Agenzia notificava alla contribuente una cartella di pagamento a seguito di iscrizione provvisoria ai sensi dell’art. 68, d.lgs.
Art. 164 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro DE ANGELI PRODOTTI HOLDING S.R.L., sedente in Bagnoli Sopra (PD) , con avv. Raffaello Lupi, Alessia Vignoli e Claudio Lucisano; - controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE e RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 09/2020 depositata il 13 gennaio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025, e nella riconvocazione del 28 ottobre 2025, dal consigliereAlberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. L’Agenzia notificava alla contribuente una cartella di pagamento a seguito di iscrizione provvisoria ai sensi dell’art. 68, d.lgs. n. 546/1992, conseguente alla sentenza di appello resa dalla Accordo conciliativo CTR Veneto n. 403/05/2016, che confermava la ripresa a tassazione.

2. La CTP adita dalla contribuente accoglieva il ricorso sulla base dell’assunto difetto di motivazione e la CTR confermava la decisione respingendo entrambi gli appelli, compreso quello incidentale spiegato dalla contribuente sui motivi dichiarati assorbiti dal primo giudice.

3. L’Agenzia propone allora ricorso in cassazione fondato su due motivi, mentre la contribuente resiste con controricorso. Successivamente la contribuente ha depositato memoria illustrativa. Con ordinanza resa il 27 novembre 2024 e depositata il 27 dicembre 2024, questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, incombente cui la parte ricorrente ha provveduto con notifica a mezzo pec del 21 febbraio 2025. L’agente della riscossione è rimasto intimato. La parte controricorrente ha depositato ulteriore memoria illustrativa. 3.1.

Infine l’Agenzia ha depositato una richiesta di definizione per cessazione della materia del contendere. CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente deve darsi atto che l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha depositato un’istanza con cui ha chiesto la cessazione della materia del contendere, in quanto le parti avrebbero raggiunto un accordo conciliativo. In effetti in allegato all’istanza risulta depositato l’accordo in parola, senz’altro riferibile alla controversia (grazie al riferimento al numero di ruolo, alle parti ed al numero della cartella oggetto di causa) in esame nonostante il ricorrere di alcune inesattezze (essendo invertite le posizioni di ricorrente e controricorrente), sottoscritto anche dalla parte controricorrente, con cui la controversia viene conciliata a spese compensate.

2. Conseguentemente, rilevato il venir meno dell’interesse delle parti, è cessata la materia del contendere e va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio. 2.1. Le spese, conformemente agli accordi delle parti, possono essereintegralmente compensate fra le stesse. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Dichiara le spese integralmente compens