Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29225/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses late incidental appeal as ineffective due to lack of main appeal validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29225/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible and the subsequent late incidental appeal ineffective. The appellant failed to file the primary appeal within the extended deadline caused by pandemic suspensions, rendering the legal basis for the incidental remedy non-existent. Consequently, the court ruled that the incidental appeal was void because the prerequisite of a valid main appeal was absent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 334, comma 2, cod. proc. civ.; A late incidental appeal is ineffective if the main appeal is inadmissible, as the procedural prerequisite for its admissibility has vanished.

Parole chiave

Generato dall'IA
late incidental appeal inadmissible main appeal ineffective procedural remedy procedural prerequisite Cassation inadmissibility tassa per l'evacuazione delle acque di scarico tassa sui rifiuti tassa per l'utilizzazione di istituti pubblici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 334, comma 2, cod. proc. civ.
Come, difatti, la Corte ha in più occasioni statuito, qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l'eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un'applicazione analogica dell'art. 334, secondo comma, cod.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
civ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
l. 24 aprile 2020, n. 27
in l. 24 aprile 2020, n. 27e dal d.l.
l. 5 giugno 2020, n. 40
in l. 5 giugno 2020, n. 40 , della (successiva) sospensione feriale (di 31 giorni; l.
l. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1
civ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 369 c.p
Come, poi, le Sezioni Unite della Corte hanno statuito, la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 cod.
art. 370 c.p
art. 369 cod. proc. civ
Come, poi, le Sezioni Unite della Corte hanno statuito, la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U., 14 aprile 2008, n. 9741
Cass., 9 luglio 2020, n. 14497
9741 cui adde Cass., 9 luglio 2020, n. 14497; Cass., 19 luglio 2018, n.
Cass., 19 luglio 2018, n. 19188
14497; Cass., 19 luglio 2018, n. 19188; Cass., 4 febbraio 2014, n.
Cass., 4 febbraio 2014, n. 2381
19188; Cass., 4 febbraio 2014, n. 2381 Cass., 11 giugno 2010, n.
Cass., 11 giugno 2010, n. 14084
2381 Cass., 11 giugno 2010, n. 14084).
Cass., 4 dicembre 2023, n. 33733
Cass., 12 giugno 2018, n. 15220
Cass., 12 giugno 2018, n. 15220; Cass., 20 febbraio 2014, n.
Cass., 20 febbraio 2014, n. 4074
15220; Cass., 20 febbraio 2014, n. 4074).
Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343
115 del 2002 (Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32076/2020R.G. proposto da Bagni Arcobaleno di Boscolo Nale Roberta C. S .a.s. , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Tommaso Ponzetta e Valeria Marsano, con domicilio eletto presso quest’ultimain Roma, Via Barnaba Tortolini n. 29; –ricorrente – contro Venezia Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. s.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. Loris Tosi (loris.tosi@venezia.pecavvocati.it) e dall’avv. prof. Giuseppe Marini (giuseppe.marini@ordineavvocatiroma.org);

–controricorrente – e sul ricorso proposto da Venezia Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. s.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., TARI Riscossione rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. Loris Tosi (loris.tosi@venezia.pecavvocati.it) e dall’avv. prof. Giuseppe Marini (giuseppe.marini@ordineavvocatiroma.org); -ricorrente incidentale - contro Bagni Arcobaleno di Boscolo Nale Roberta C. S.a.s., in persona del suo legale rappresentante p.t.; -intimata - avverso la sentenza n. 52/2020, depositata il 21 gennaio 2020, della Commissione tributaria regionale del Veneto; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025, dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto. FATTI DI CAUSA 1. - Bagni Arcobaleno di Boscolo Nale Roberta C. S.a.s. ha notificato ricorso per la cassazione della sentenza n. 52/2020, depositata il 21 gennaio 2020, con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto– premessa l’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio –ha rigettato l’appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, così dichiarando legittima l’impugnata ingiunzione di pagamento emessa in relazione alla Tari dovuta dalla contribuente. La ricorrente non ha depositato il ricorso mentre si è costituita in giudizio la parte intimata con controricorso (spedito per la notifica il 7 dicembre 2020) che espone l’articolazione di sei motivi di ricorso incidentale, di cui cinque proposti in via condizionata.

Il ricorso viene alla cognizione della Corte su ordinanza interlocutoria resa il 3 febbraio 2023. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Occorre premettere che – a fronte di sentenza pubblicata in data 21 gennaio 2020 – il termine (lungo) di impugnazione veniva a scadenza, nella fattispecie, il 26 ottobre 2020, tenuto conto della sospensione straordinaria (cd. Covid) disposta (per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020) dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27e dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1, conv. in l. 5 giugno 2020, n. 40 , della (successiva) sospensione feriale (di 31 giorni; l. 7 ottobre 1969, n. 742, art.

1) e della conseguente scadenza ordinaria del termine lungo nella giornata di sabato (24 ottobre 2020). E va, altresì, rilevata l’inammissibilità della memoria depositata in giudizio da chi, non depositando il ricorso nei previsti termini, non risultava più processualmente legittimatoa contraddire in giudizio. 2. –Va, quindi, dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale. Difatti, secondo un consolidato, e risalente, orientamento interpretativo della Corte (v. in motivazione, ancora di recente,Cass. Sez. U., 17 luglio 2023, n. 20621), la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione(v., ex plurimis, Cass., 2 dicembre 2020, n. 27571;

Cass., 18 febbraio 2016, n. 3193; Cass., 28 dicembre 2011, n. 29297; Cass., 1 settembre 2008, n. 21969). Come, poi, le Sezioni Unite della Corte hanno statuito, la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 cod. proc. civ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma;ciò in quanto i l versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura sanzionatoria, ma di tributo giudiziario, in quanto presuppone l'obbligo di versamento del "primo" contributo unificato, così partecipando della sua stessa natura di fonte di finanziamento dell'attività giurisdizionale, assolvendo all'ulteriore funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie(Cass.

Sez. U., 17 luglio 2023, n. 20621, cit.). 3. – Va, altresì, dichiarata l’inefficacia del ricorso incidentale formulato, con un solo motivo, relativamente alla disciplina delle spese recata dalla gravata sentenza. Come, difatti, la Corte ha in più occasioni statuito, qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l'eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un'applicazione analogica dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. - dettato per la diversa i potesi dell'inammissibilità dell'impugnazione principale - bensì in base ad un'interpretazione logico - sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità(Cass.

Sez. U., 14 aprile 2008, n. 9741 cui adde Cass., 9 luglio 2020, n. 14497; Cass., 19 luglio 2018, n. 19188; Cass., 4 febbraio 2014, n. 2381 Cass., 11 giugno 2010, n. 14084). Al contempo non vanno esaminati, perché proposti in via condizionata, i residui motivi del ricorso incidentale. 3. – L e spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono altresì, e come anticipato, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater).

In tema di spese giudiziali, difatti, si è rilevato che , i n caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ.,con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale(Cass., 4 dicembre 2023, n. 33733;

Cass., 12 giugno 2018, n. 15220; Cass., 20 febbraio 2014, n. 4074). Come, poi, del pari rilevato dalla Corte, non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia, trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;

Cass., 25 luglio 2017, n. 18348). P.Q.M La Corte, dichiara improcedibile il ricorso principale e inefficace il primo motivo del ricorso incidentale; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio legittimità che liquida in € 5.880,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto,