Decreto — n. 29220/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAConsiderato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 5351/2022 Numero sezionale 3524/2025 Numero di raccolta generale 29220/2025 Data pubblicazione 05/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29220/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5351/2022 R.G. proposto da: REGIONE VENETO rappresentato e difeso dagli avvocati LONDEI LUISA (LNDLSU62L52L736O), ZANLUCCHI FRANCESCO (ZNLFNC67R22L736U), QUARNETI GIACOMO (QRNGCM77L07E730G) -ricorrente- contro TECHNICAL PARK S.N.C. -intimata- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENETO n.893/2021 depositata il 13/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 5351/2022 Numero sezionale 3524/2025 Numero di raccolta generale 29220/2025 Data pubblicazione 05/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 03/11/2025 Il CONSIGLIERE DELEGATO BALSAMO MILENA Numero registro generale 5351/2022 Numero sezionale 3524/2025 Numero di raccolta generale 29220/2025 Data pubblicazione 05/11/2025